Lesioni con esito letale: danno biologico e danno morale tanatologico

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. – Sent. del 20.04.2012, n. 6273

costituiscono massime ormai consolidate nella giurisprudenza di questa Corte, quelle secondo cui, in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, mentre non è configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. n. 870/2008, Cass. n.18163/2007, Cass. n. 10107/2011)

il danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell’imminente fine della vita, non può essere riconosciuto, nel caso di specie, dovendo escludersi che la vittima, come già accertato dal primo giudice, abbia sofferto alcun dolore di natura psichica. Ciò, in quanto era in coma e pertanto non soffrì vedendo lucidamente avvicinarsi la morte, essendo rimasto nel medesimo stato fino al decesso. Sotto tale profilo, la decisione impugnata è pertanto assolutamente in linea con l’indirizzo di questa Corte, le cui Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/08 hanno affermato il principio di diritto, secondo cui, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale, inteso come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, sempre che “sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all’evento dannoso).” (così Cass.28423/08 in motivazione, sostanzialmente conforme sul punto Cass. n. 458/2009),

Da Studio Legale LAW.