Cassazione civile , sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29276
Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, nel prevedere che il trasportato possa agire contro l’assicuratore del veicolo sul quale trovavasi trasportato introduce una possibilità di agire contro l’assicuratore che, trovando la sua fonte direttamente nella legge, non sembra in alcun modo riconducibile all’ipotesi di azione esercitata da un consumatore. Da tanto consegue che la regola del foro del consumatore non può ad essa essere estesa per evidente mancanza di eadem
ratio di disciplina.
In effetti, tenuto conto che la ratio del foro del consumatore si spiega in termini di tutela di una parte supposta dalla legge “debole” in sede di contrattazione è di tutta evidenza che la sua applicazione postula che esso debba trovare applicazione quando l’azione è esercitata sulla base del contratto
e, quindi, da chi ha contrattato o utendo iuribus di costui. La tutela espressa dalla regola relativa al foro è, dunque, giustificata se deve trovare applicazione a costui ed è come tale riferibile solo alla sua posizione: così, se il contratto è stato stipulato da un soggetto, rivestente la posizione di consumatore e taluno agisce surrogandosi nei suoi diritti il foro del consumatore va riferito a colui che
aveva contrattato e non certo a chi si surroga.
Ora, l’azione di cui all’art. 141 c.p.c., ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del D.Lgs.) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi
verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o
conducente del veicolo.
Ciò non toglie, però, che nel momento della stipulazione del contratto assicurativo la posizione di consumatore resti sempre e soltanto quella del soggetto che stipula l’assicurazione e non quella del trasportato. Nè – al contrario rispetto a quanto assume l’istante – il trasportato può assumere la
posizione di “consumatore” per il fatto che l’art. 122, comma 2, del D.Lgs. preveda che l’assicurazione copre anche il danno da lui subito. Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell’art. 141, che lo abilita all’azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione
esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile. Solo l’assicurato resterebbe, pertanto, il consumatore.
Per tale ragione non può condividesi la suggestione espressa nell’illustrazione del motivo nel senso che il trasportato sarebbe beneficiario del contratto assicurativo. Sul significato di questo essere il trasportato “beneficiario” bisogna, infatti, intendersi. Egli, fin quando la vicenda si apprezza soltanto sul piano del regolamento contrattuale assicurativo, è beneficiario nel senso in cui un terzo può esserlo quando il contratto si stipula “a vantaggio del terzo”, nel senso che, senza che il terzo entri nel contratto, la prestazione dedotta nel contratto debba essere eseguita appunto a suo beneficio. Rispetto al contratto il terzo in questione rimane del tutto estraneo al regolamento e, quindi, non può assumere i panni del consumatore e beneficiare della tutela a costui riconosciuta.
Del tutto diverso è il caso in cui, invece, un contratto assicurativo si stipuli a favore del terzo, cioè di un terzo determinato o determinabile e sia lo stesso contratto a prevedere che questo terzo acquisisca i diritti contrattuali e li possa esercitare. In questo caso, essendo la stessa previsione contrattuale ad
attribuirgli il diritto è evidente che la tutela data a chi stipula il contratto come “consumatore” dev’essere riferita anche al terzo, poichè nella logica del contratto egli nella sostanza viene ad assumere quella veste sulla base della contrattazione dello stipulante, onde i commoda della posizione di costui non possono che essere anche a lui riferibili. Ciò, almeno per quanto attiene alle vicende in cui il terzo voglia esercitare i diritti nascenti a suo favore dal contratto. Questione delicata è, invece, quella dell’individuazione del foro del consumatore quando insorga controversia sull’acquisto da parte del terzo del diritto nascente dal contratto o sulla permanenza della stipulazione a suo favore: in questo caso potrebbe ritenersi che la posizione di consumatore resti quella dello stipulante.
Nel caso del trasportato non si è, però, in presenza di un contratto a favore del terzo ed è solo la legge a prevedere che il terzo trasportato possa esercitare l’azione risarcitoria contro l’assicuratore per conseguire l’indennità assicurativa. Il diritto che egli esercita ha come elemento della fattispecie costitutiva il fatto dannoso, il danno subito e l’esistenza del contratto assicurativo relativamente,
ma alla deduzione di tale esistenza egli è legittimato dalla legge e non dal contratto.
Per tale ragione egli non può pretendere di rivestire i panni del contraente-consumatore.