Termine di prescrizione del credito dopo la notifica della cartella di pagamento

Cass. civ., Sez. V, 25/05/2007, n. 12263
L’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione. (Cassa e decide nel merito, App. Catania, 27 Ottobre 2000)
Conforme: Tribunale Catania, Sez. Lavoro, Sentenza 354 del 04.02.2014
La cartella esattoriale può essere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall`impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Cass. civ., Sez. Unite, 10/12/2009, n. 25790
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 28/10/2006).
Conforme: Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Sent. N. 668/2014 del 14/03/2014
Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790).
Cassazione civile, sez. Tributaria, 22-07-2011, n. 16099

La irretrattabilità del credito per sanzioni pecuniarie ed interessi, in conseguenza della mancata opposizione agli avvisi di irrogazione delle sanzioni, non determina, peraltro, la immutazione del titolo del pagamento, come si verifica invece a seguito di “giudicato” intervenuto sull’accertamento del dritto alla riscossione con conseguente decorrenza del termine ordinano di prescrizione (cfr. Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790 che ha affermato il seguente principio di diritto applicabile anche alle violazioni anteriori alla disciplina del D.Lgs. n. 472 del 1997 secondo cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generate la cosiddetta “actio indicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”), atteso che gli avvisi di irrogazione sanzione, rivestendo la natura di atti amministrativi, sono privi di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, e la decadenza del contribuente dal termine per l’opposizione non produce effetti di ordine processuale ma solo l’effetto sostanziale della definitività dell1 accertamento del credito, rimanendo pertanto inapplicabile l’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 25.5.2007 n. 12263 in relazione a titolo esecutivo “stragiudiziale” costituito dalla ingiunzione fiscale non opposta).

Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, Sent. del 23.03.2011, n. 186

contraCassazione Civ. Sez. lavoro, Sentenza 24/2/2014 n. 4338
Successivamente: Sentenza del Tribunale di Roma n. 4549 del 06.05.2015 (richiama corte App. Catanzaro del 24.04.2014 n. 651). V. https://www.studiocarcaterra.it/2016/02/la-prescrizione-della-cartella-di-pagamento-dopo-cassazione-43382014/