Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 03.04.2012 n° 5288
la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all’altro condomino la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente ad una delibera assembleare. La motivazione, quindi, sussiste e non è nè illogica nè contraddittoria, nè insufficiente, posto che la comunicazione di un riparto non può sostituire l’atto presupposto, ossia la delibera di approvazione che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini posto che la disposizione dell’art. 1136 c.c. (che regola la costituzione e la validità dell’assemblea e prevede il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti: se non si raggiunge l’unanimità e non si decide, poichè la maggioranza non può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, siccome previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 cod. civ. (cfr. Cass. S.U. 2046/2006); nè il pagamento di acconti può costituire prova di una delibera inesistente. Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, non si configura un vizio del procedimento collegiale e relativo alla mancata convocazione del condomino, ma si realizza la radicale inesistenza di qualsivoglia delibera e per tale motivo di ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata…”.
