Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sent. del 22.09.2012 n. 1793
1) Sulla competenza territoriale in materia di monopoli di stato
1.1. La prima concerne un problema di competenza territoriale: si tratta di valutare se la presente controversia appartenga – ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater), cod. proc. amm. (aggiunta dall’art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) – alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma relativa alle “controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro”.
Ad avviso del collegio nella fattispecie in esame non viene in rilievo tale disposizione, attributiva di competenza territoriale inderogabile di altro Tribunale, perché nel caso di specie la nota oggetto di impugnativa non è stata emessa da alcuna delle autorità (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o Autorità di polizia) i cui provvedimenti sono indicati come presupposto per lo spostamento di competenza rispetto alle regole generali (le norme che dispongono spostamenti di competenza essendo evidentemente di stretta interpretazione, in considerazione del loro carattere derogatorio rispetto alla disciplina della competenza territoriale nel processo amministrativo, funzionale alla tutela di esigenze di rilievo anche costituzionale).
2) Diritto di accesso agli atti ex l. 241/90 nei confronti di un gestore di giochi pubblici e, come tale, soggetto a regime amministrativo di controllo (concessione e vigilanza)
3.2. In secondo luogo, sempre sulla base della prospettazione di parte ricorrente, e alla luce delle obiettive risultanze in atti, occorre domandarsi se la società intimata rientri fra i soggetti tenuti all’applicazione della disciplina sull’accesso posta dagli articoli 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, invocata quale parametro di legittimità nel ricorso in esame.
L’art. 23, comma 1, stabilisce che “Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24”.
La società intimata non è un gestore di un pubblico servizio: i ricorrenti invocano il provvedimento concessorio in forza del quale la SNAI s.p.a. (per conto della quale la società intimata gestisce il punto scommesse in questione), opera nel settore delle scommesse; tale attività, tuttavia, non è un servizio pubblico (priva com’è di ogni connotazione funzionale che in qualche modo consenta di evocare tale nozione), né la presenza di un provvedimento concessorio come titolo abilitante è di per se’ idonea a qualificare l’attività assentita come servizio pubblico.
L’art. 22, comma 1, lettera e), della citata l. 241/1990 precisa poi che si intende “per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
In tale ampia previsione sembrerebbero essere ricomprese tutte le attività che – come quella in esame – pur essendo attività private (nel senso di essere prive di un connotato funzionale pubblicistico), sono tuttavia soggette a regime amministrativo (in tale senso, in quanto soggetta ad un previo controllo di compatibilità con l’interesse pubblico, l’attività sarebbe “di pubblico interesse”).
Nella misura in cui è possibile – in un’ottica di estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del diritto di accesso – qualificare come attività di interesse pubblico non solo quelle rilevanti “in positivo” (in quanto in qualche modo oggettivamente preordinate alla cura di bisogni collettivi), ma anche quelle soltanto vigilate dall’amministrazione (sul presupposto della loro possibile rilevanza “in negativo”, in punto di potenziale conflitto proprio con l’interesse della collettività), la società intimata va ricompresa nell’ampia nozione di pubblica amministrazione di cui alla disposizione da ultimo citata.
4. Nel merito, ritiene il collegio che la nota impugnata resista alle censure proposte con il ricorso in esame.
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