Il mutamento della distribuzione dei vani non configura reato urbanistico nè paesaggistico

 Cassazione penale , sez. feriale, sentenza 01.10.2012 n° 37713

E, bensì, vero che (innovando rispetto al precedente indirizzo, che escludeva, in assoluto, la possibilità di configurare la contravvenzione in relazione a tutte le ristrutturazioni interne che lasciavano inalterata la sagoma della costruzione) la più recente giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto secondo il quale le cosiddette opere interne, non più previste nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d’uso rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire (v., da ultimo, Sez. III, n. 47438 del 24/11/2011 – dep. 21/12/2011, Truppi, Rv. 251637).

Nella specie, tuttavia, appare innanzi tutto fuori discussione – neppure forma oggetto di contestazione — il mutamento della destinazione di uso dei fabbricati.

Quanto all’aumento volumetrico, genericamente supposto dalla Corte territoriale, l’assunto relativo (al di là del rilevo dell’omessa quantificazione della cubatura realizzata in eccedenza) è resistito dal riconoscimento della stessa Corte di merito che la “superficie iniziale” della costruzione era rimasta, in esito ai lavori eseguiti, affatto “inalterata”.

Epperò — contrariamente all’assunto del giudice a quo – è da escludersi che integri “aumento volumetrico”, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestatale, salvo, beninteso il caso — non ricorrente nella specie — della realizzazione di “unità immobiliari” autonome (v, in proposito, Sez. 3, n. 20350 del 16/03/2010 – dep. 28/05/2010, Magistrati, Rv. 247177).

3.2 – Neppure è configurabile il residuo reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Fermo il principio che la contravvenzione “ha natura di reato di pericolo e non richiede per la sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l’ambiente”, pur tuttavia devono escludersi “dal novero delle condotte penalmente rilevanti [..] quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici” (Sez. 3, n. 34764 del 21/06/2011 – dep. 26/09/2011, Fanciulli, Rv. 251244).

E tale è, per l’appunto, alla luce delle considerazioni illustrate nel paragrafo che precede, il caso oggetto del presente scrutinio di legittimità.

Mentre – è appena il caso di aggiungere — non è assolutamente pertinente il precedente evocato dalla Corte territoriale (Sez. 3, n. 45072 del 24/10/2008 – dep. 04/12/2008, Lavanco e altro, Rv. 241788), trattandosi di arresto concernente la edificazione di “opera nuova [la quale] non aveva niente a che vedere con quella preesistente demolita” sicché costituiva “un organismo edilizio completamente diverso”.

Da altalex.com (link rimosso perché non più funzionante)