La prescrizione dell’azione di ripetizione degli interessi anatocistici decorre dalla estinzione del saldo di chiusura del conto

Cassazione civile , SS.UU., Sent. del 02.12.2010 n° 24418

… è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l’impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle partì tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 200S, n. 10127).

il pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutori a dì chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto ( l’accipiens) ; e lo si può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto dì ripeterlo, a norma dell’art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di. prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritte di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale e stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non sì prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione dì una prestazione eseguita: sicché questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest’ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso: Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

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