Massime della S.C. in materia di danno non patrimoniale (2012)

Da AvvocatiOttaviano.it quattro sentenze della suprema Corte di Cassazione in materia di liquidazione del danno non patrimoniale

Cassazione civile, sez. III, sentenza 11.10.2012 n° 17320

  1. Se la vittima decede a breve distanza dell’evento, non è risarcibile in suo favore sia il danno biologico sia il danno morale. Se sopravvive per un tempo apprezzabile ed abbia avuto consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questa sofferenza psichica, deve essere risarcita come danno morale nella sua amplia accezione, anche nel caso che lo illecito configuri reato.
  2. Invece il danno parentale va ricondotto sotto la specie di danno morale, escludendo che tale situazione possa essere chiesta due volte e come danno morale iure proprio, a titolo di sofferenza o dolore, e come danno non patrimoniale per la perdita parentale.
  3. La figura di danno deducibile, e cioè la perdita percepita dal soggetto che viene a perdere il congiunto è unica, e da provare, anche se tale pregiudizio nelle sue componenti, può risultare complesso.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 08.10.2012 n° 17092, in tema personalizzazione e di danno esistenziale

In caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno .

Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.09.2012 n° 16516. Ancora in tema di adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ. costituisce un’unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il c.d. danno morale; ai pregiudizi di carattere estetico od alla vita di relazione, al c.d. danno esistenziale, ecc.
Ciò significa che – nei casi (…) in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico – all’importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili.

Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sent. del 02.04.2012, n. 5230. Duplicazione risarcitoria in seno al danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all’integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l’ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti dì cui all’art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il ” nome” assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.

Da AvvocatiOttaviano.it