Da AvvocatiOttaviano.it due recenti sentenze in materia di notifica postale
Cass. 17939/2012. Notifica valida in caso di firma illegibile ed omessa indicazione delle generalità del consegnatario
ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne deriva che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cassazione, ordinanza del 19 ottobre 2012).
Cass. 18492/2012. Notifica atto al portiere senza alcun riferimento alle funzioni connesse al portierato.
Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ..Nella specie dunque la qualifica di custode (e non portiere) incaricato al ritiro induce a ritenere, in difetto di prova contraria, che il ricevente si sia qualificato come addetto all’ufficio del condominio e non come portiere dell’intero stabile” (Cass. III sez. Civ. sentenza N. 18492 del 26 ottobre 2012).
