Ai sensi dell’art. 2945 cod. civ.: “Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943 [n.d.s., ovvero con la domanda giudiziale], la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo. …
Il Giudice di Pace di Ottaviano decide un caso pratico applicando la norma in questione (sent. del 14/11/13).
la domanda deve ritenersi procedibile e proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta da regolari lettere di costituzione in mora […] ricevute dalla stessa società in data 16/10/2006 e 20/2/2007, seguite dalla citazione notificata in data 23/11/2007, decisa con sentenza in rito che dichiarava la improponibilità della domanda perché parte attrice avrebbe omesso di far sottoporre ad ispezione il proprio veicolo, resa in data 23/1/2010, depositata in data 27/1/2010, divenuta cosa giudicata, mancando la prova della notifica ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione , in data 09/03/11….
Sulla legittimità del potere di questo magistrato di discostarsi dalla decisione del Giudice che aveva reso una pronuncia in rito , deve osservarsi quanto segue:
Il nostro ordinamento, disponendo all’art. 310 c.p.c. che all’estinzione del processo sopravvivono solo le sentenze di merito e quelle che regolano la competenza, mostra univocamente di aver optato, quanto meno come regola generale, a favore della soluzione secondo cui il giudicato interno su questioni di rito non sopravvive all’estinzione del processo.
A questa regola generale fanno eccezione: – le sentenze che “regolano la competenza”, cioè le sentenze della Corte di Cassazione pronunciate in sede di regolamento di competenza; – le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione sulla giurisdizione a seguito di regolamento di giurisdizione o di ricorso per Cassazione; – le sentenze che rigettano la domanda per difetto di legitimatio ad causam attiva o passiva.
…il diritto non può ritenersi prescritto, posto che, per effetto della interruzione dei termini di prescrizione imposti dalla notifica del primo atto di citazione, il nuovo termine ha ripreso a decorrere dopo il passaggio in giudicato della sentenza…
L’art. 2943 c.c. dispone, infatti, che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Il successivo art. 2945 c.c. precisa che “per effetto della interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo”.
Il legislatore ha dunque previsto che nel caso in cui si promuove un giudizio di cognizione, o cautelare o di esecuzione, il decorso della prescrizione del relativo diritto rimanente interrotto permanentemente (quindi, di fatto, risulta sospeso).
Il codice di merito ha cura di precisare che tale effetto, nei giudizi di cognizione, si protrae sino a che la sentenza passa in giudicato, ed è per questo che l’eccezione sul punto va disattesa.
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