Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 27.12.2013 n° 6247
la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione; per cui è l’indizione che deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni;
Ritenuto che tutto questo potrebbe eventualmente verificarsi in presenza di graduatorie estremamente datate pure in virtù della ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei oppure ancora dal tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi, tutti elementi questi assolutamente assenti nel caso di specie in cui i requisiti di partecipazione e prove di esame del vecchio e del nuovo concorso appaiono sostanzialmente conformi, né la scansione temporale tra l’approvazione della precedente graduatoria e l’indizione del nuovo concorso appare oggettivamente giustificare la scelta di quella via procedimentale definita come eccezionale;
Visto quanto sopra l’appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, visto il carattere sedimentario e particolarmente sofferto della legislazione in questo campo;
