Prova del nesso causale e danno da perdita di chance per omessa diagnosi medica.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.05.2014 n° 11522

GB , nel ricoverarsi presso la Casa di Cura A per un intervento di gonartrosi venne sottoposto ai consueti esami di routine, tra cui una radiografia del torace, il cui referto, redatto in data 11.3.1996, recava la sospetta modulazione della regione intercleidoilare di sinistra meritevole di ulteriore valutazione TAC.

Tale indicazione diagnostica sarebbe nuovamente comparsa nel foglio di consenso informato all’anestesia (nella parte relativa all’apparato cardiocircolatorio) che il paziente aveva sottoscritto il giorno precedente l’intervento al ginocchio.

Operato dal dott. M il 14 marzo 1996, e dimesso il successivo 28.3.1996, attesane la completa guarigione clinica, il B – che nel frattempo era dimagrita di 12 chili ed accusava dolori al torace – venne sottoposta, il 27 aprile, ad un visita di controllo dallo stesso chirurgo, che non dette alcun peso né al dimagrimento né ai dolori lamentati dal paziente.

Il 28 giugno, su prescrizione del proprio medico curante, il B aseguì una radiografia al torace, che evidenziò un tumore al polmone – confermato dalla successive analisi di laboratoriio – non operabile per l’avanzata stato in cui si trovava, e che lo avrebbe condotto alla morte due mesi dopo.

I figli A e L, nel dicembre dello stesso anno, convennero dinanzi al Tribunale di Brescia il Dott. M e la Casa di Cura, addebitando loro la omessa comunicazione della grave malattia già diagnosticata l’11 marzo 1996, che ne aveva provocate in anticipo la morte, anche perché l’intervento al ginocchio aveva avuto un sicuro effetto debilitante, come dimostrato dalla considerevole perdita di peso ad esso successiva.

Il giudice di primo grado, ammessa la chiamata in causa della U, compagnia assicurativa della A, respinse la domanda, ritenendo il M esente da colpa perchè. da chirurgo ortopedico, non conosceva né poteva conoscere la patologia tumorale da cui era stato colpito il paziente – non rientrando l‘esame specifico da eseguire nella sua competenza professionale – mentre la visita di controllo aveva riguardato i soli esiti postoperatori dell’intervento al ginocchio.

Venne assolta dalla doamanda risarcitoria anche la struttura sanitaria, per avere il CTU concluso il prorprio accertamento nei sensi della impossibilità di pervenire ad una dimestrazione scientifica dello stato della neoplasia al momento dell’intervento, e della conseguente impredicabilità di un ragionevole rapporto tra la patologia ortopedica e quella tumorale dal punto di vista della reciproca interazione.

La Corte di appello di Brescia, dinanzi alla quale venne preposta impugnazione della sentenza di primo grado da parte degli eredi B, la rigettò (ad eccezione del capo riguardante le spese, che vennero integralmente compensate in entrambi i gradi di giudizio} osservando:

– Che la problematica posta dal processo non atteneva, sotto alcun profilo, alla mancanza o inasattezza del consenso: informato, ma a quella ben diversa della omessa diagnosi relativa ad una patologia tumorale che nulla aveva a che vedere con quella per la quale il B era stato operato, scoperta del tutto casualmente nel corso degli esami di routine;

– Che occorreva pertanto accertare se ed in che termini l’omessa diagnosi avesse influito sul decorso e sulla successiva morte del paziente:

– Che, in particolare, andava verificata se una tempestiva diagnosi ne avrebbe permesso la sottoposizione a cure mediche o chirurgiche che gli avrebbero salvato o quantomeno prolungato la vita;

– Che la questione era stata affrontata dal CTU il quale, dopo approfondito esame e puntuale valutazione di tutti i dati clinici, aveva concluso nel sanso che “nulla poteva dirsi circa la possibilità che sarebbe stata offerta al paziente se la patologia polmonare fosse stata indagata dal primo momento”;

Che, mancando la prova (spettante agli appellanti) del nesso causale tra l’omessa diagnosi e il verificarsi o anche la semplice anticipazione – dell’evento morte, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta.

La sentenza della Corte territoriale è stata impugnata da A e LB con ricorso per cassazione sorretto da due motivi di censura.

Resistono con controricorso illustrato da memorie la Casa di Cura A , la U e LM , che propone altresì ricorso incidentale condizionato (cui resiste con controricorso la Casa di Cura).

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

Il ricorso incidentale é infondato.

Il ricorso principale è fondato quanto al suo secondo motivo.

IL RICORSO PRINCIPALE

[omissis].

Con il secondo motìvo, si denuncia violazine di legge in relazione agli artt. 2697 c.c., 112 e I15 c.p.c.. Omessa pronuncia e violazione del principio di necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Difetto di motivazione.

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto:

Se nell’ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento di una prestazione sanitaria la prova del nesso causale tra l’omessa diagnosi (nel che consiste l’inadempimento) ed il verificarsi o anche la semplice anticipazione dell’evento dannoso (morte) gravi il creditore attore, tenuto a dare la prova positiva, o il debitore convenuto, tenuto invece a dare la prova liberatoria.

Ed inoltre se il danno derivante dall’errata o intempestiva od omessa diagnosi edica possa essere determinato anche in termini di perdita di chance di sopravvivenza o guarigione e se la prova della perdita di chance gravi l’attore o il convenuto.

Il motivo è fondato.

La decisione della Corte d’Appello contrasta di fatto con il dictum di queste sezioni unite che, con la sentenza n, 577 del 2008, si sono pronunciate sulla questione del riparto dell’onere degli oneri probatori in tema di nesso causale, risolvendola nel senso esposto dai ricorrenti (non senza considerare se, nella specie, si discorre di responsabiilità contrattuale “pura”, e non da contatto sociale).

Quanto al tema dell’an e del quantum del danno risarcibile, questa stessa Corte ha avuto in più occasioni modo di affermare (Cass. 23846/2008 ex multis), che, in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che nelle more egli non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto, sia pur senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze.

IL RICORSO INCIDENTALE

[omissis]

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto:

Dica la Corte se il giudice, vista la partecipazione di più soggetti alla erogazione della prestazione medica, debba scrutinare i diversi ambiti di attività affidati dall’organizzazione della struttura ai diversi specialisti, individando quali di essi avrebbero dovuto valutare l’indicazione diagnostica contenuta nel referto radiografico.

Dica comunque se, nella valutazione della condotta del sanitario inserito in una organizzazione complessa sia necessario valutare la specializzazione dello stesso e se il sanitario incaricato dell’esecuzione di una parte soltanto del trattamento medico possa e debba fare affidamento sulla correttezza delle condotte dei colleghi svolgenti le restanti operazioni diagnostiche e terapeutiche.

La doglianza non può essere accolta.

Nel caso di specie, la mancata osservanza di un elementare dovere di diligenza da parte del dott. M emerge palesemente ex actis, atteso che già il primo referto radiografico aveva evidenziato la possibilità di una ipotesi tumorale da approfondire, senza che, di ciò, il M abbia tenuto alcun conto, nè in continenti, ne, soprattutto, ex intervallo, al momento della visita di controllo e nonostante la sintomatologia accusata e riferita in quella sede dal paziente.