Le “sentenze di San Martino“, ovvero le sentenze “gemelle” delle SS.UU. sul danno biologico (26972-26975/2008) ci avevano insegnato che il danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) è unitario e va risarcito come tale. Le ricorrenti definizioni dei “tipi” di danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) hanno valenza meramente descrittiva. Inoltre il danno morale, ovvero la sofferenza psichica di carattere interiore (patema d’animo o “pretium doloris“) va risarcito solo come conseguenza della commissione di un reato (ex art. 185 c.p.). Tuttavia non va liquidato nel caso sia risarcito il danno biologico, ovvero la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona (accertabile in sede medico-legale), nel quale caso il primo resta assorbito dal secondo (altrimenti si avrebbe una duplicazione delle voci di danno). Infine il danno esistenziale, ovvero ogni pregiudizio “natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile” che l’illecito “provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno“, dimostrabile “attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso» (SS.UU. 2008), va risarcito solo nell’ipotesi in cui vengano in rilievo interessi di rango costituzionale.
Di recente, con la Sentenza 19 febbraio – 14 maggio 2014, n. 10524, la Terza Sezione della S.C. ha rimesso in discussione i suesposti principi dettati dalle SS.UU. stabilendo che “…il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest’ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo (Cass., 6 luglio 2006, n. 15358)“.
La sentenza si innesta nel solco già tracciato dalla più recente giurisprudenza della III Sezione della Suprema Corte di Cassazione la quale aveva già avuto modo di stabilire, in un procedimento avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da morte di un congiunto (giungendo a riconoscere la risarcibilità del danno esistenziale tanatologico in via equitativa ex art. 1226 c.c.), che la diversità ontologica delle voci di danno (biologico-morale-esistenziale) “di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale impone che, in ossequio al principio (dalle Sezioni Unite del 2008 assunto ad assioma) della integralità del risarcimento dei danni nello specifico caso concreto subiti dal danneggiato (o dal creditore) in conseguenza del fatto illecito extracontrattuale (ovvero dell’inadempimento delle obbligazioni), essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (v., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108)” (Cass. civ., sez. III, sentenza del 23.01.2014 n° 1361).
Con quest’ultima sentenza la Corte, in particolare, ha affermato il principio secondo il quale deve ritenersi risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita anche se la morte è immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale, poichè “il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute“. Di talchè si è manifestato il contrasto con il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito da Cass. Civ. n. 6754/2011, che aveva sancito il principio della irrisarcibilità per via ereditaria del danno da morte immediata.
Tale contrasto ha indotto il Collegio “a rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perchè valuti l’esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità iure haereditario del danno da morte immediata” (Cass. Civ. III Sezione, ordinanza del 04.03.2014 n. 5056″).
