Quando la richiesta di rateizzazione equivale a rinuncia alla prescrizione

Giudice di Pace di Ottaviano – sentenza 07.12. 2011

Parte attrice ha eccepito l’intervenuta prescrizione del credito per il decorso del quinquennio richiamando la disposizione di cui all’art. 2948 c.c che, per quanto alle prescrizioni estintive brevi dispone: “ Si prescrivono in cinque anni : – ….. gli interessi ed in generale , tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”

Tuttavia, l’art. 2937 c.c., sulla rinuncia alla prescrizione estintiva, espressamente, al comma 2 dispone: “Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.”

Ebbene, osserva il magistrato che, così come osservato dal procuratore della SPA EQUITALIA, nonostante l’eccezione di prescrizione, il sig. RRR Aaa in data 23/09/2010 (successivamente alla domanda e, prima di una pronuncia sulla stessa), ha presentato allo sportello della EQUITALIA POLIS SPA di NOLA, istanza di rateizzazione dei propri debiti portati da diverse cartelle esattoriali, tra le quali quella oggetto della presente impugnazione, per un importo complessivo pari ad euro 14.893,09 (cfr copia allegata alla produzione del Concessionario contraddistinta dal n. xxxx riportante la dicitura 1/3 , seguita da altre istanze di rateizzazione per altre debenze).

In tal modo, il RRR ha manifestato, in maniera inequivocabile, la volontà di adempiere alla propria obbligazione, sebbene prescritta , tanto è vero che, al fine di essere ammesso alla rateizzazione, egli ha finanche presentato attestazione ISEE SUL REDDITO.

La copia di tali documenti, e la sottoscrizione apposta, così come emergente dalle copie, non risultano né impugnate né disconosciute dall’opponente ovvero dal suo procuratore, benchè depositate tempestivamente all’atto della costituzione ed oggetto di specifica difesa sul punto , reiterata in sede di conclusioni .

Ne consegue che la domanda sul punto va respinta.

Da avvocatiottaviano.it

1 commento su “Quando la richiesta di rateizzazione equivale a rinuncia alla prescrizione

  1. Va anche considerato che, ai sensi dell’art. 2940 cod. civ. “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.

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