Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25637
La sentenza ha accertato che i convenuti avevano costruito (per primi) a distanza dalla linea di mezzeria variabile da un minimo di mt. 1,80 a un massimo di metri 3,60, inferiore a quella minima dei confine prescritta dallo strumento urbanistico locale, ritenendo la inosservanza dell‘obbligo di realizzare la costruzione a metri cinque dal confine. Né potrebbero i ricorrenti invocare l’operatività del principio di prevenzione, in considerazione della previsione del regolamento che, in deroga all’obbligo del distacco, consente la costruzione in aderenza. Ai riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento del giurisprudenza di legittimità che il Collegio ritiene di condividere, il criterio della prevenzione previsto dagli artt. 873 e 875 cod. civ. è derogato dal regolamento comunale edilizio nel caso in cui questi fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, tranne che, pur prevedendo siffatto metodo di misurazione, consenta le costruzioni in aderenza o in appoggio, con la conseguenza che in tale ipotesi il primo costruttore ha la scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, avendo la detta prescrizione lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l‘onere della creazione della zona di distacco tra costruzioni, senza escludere la possibilità di costruzioni in aderenza o in comunione del muro sul confine (Cass. 22896/2007; 8222/1990).
Non sembra potersi condividere l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui quando ia norma regolamentare preveda, in deroga all’obbligo di osservare la distanza dal confine, la possibilità di costruire in aderenza, il preveniente può edificare a distanza minore della metà di quella prescritta per le costruzioni, salva la facoltà per il prevenuto di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente. Ed invero, in tal caso i’operatività dei principio della prevenzione trova la sua ragion di essere nella esigenza di tutelare – in presenza di una costruzione realizzata sul confine prima dell’introduzione da parte dello strumento urbanistico locale delle norme prevedenti le più restrittive distanze tra fabbricati in conformità delle prescrizioni di cui al DM. n. 144 del 1968 – il vicino che, costruendo successivamente, avrebbe altrimenti dovuto rispettare l’intera distanza prescritta per la realizzazione del suo fabbricato. Ma il principio della prevenzione non può operare al di fuori della ipotesi di costruzione sul confine, perché altrimenti dovrebbe ritenersi rimessa in ogni caso alla unilaterale scelta del preveniente i’osservanza o meno del distacco dal confine, di guisa che la disposizione che la impone sarebbe praticamente svuotata di contenuto precettivo. Nella specie, come si è detto, i convenuti hanno costruito non sul confine ma tenendosi a una distanza dal confine inferiore a quello prescritto dal regolamento locale, per cui non opera la prevenzione.