Tra i gravi difetti costruttivi rientrano quelli che incidono sulla funzionalità globale e sul godimento della stessa

Cassazione civile. sez. VI, sentenza del 13/11/2014, n. 24188

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente il caso concreto e stato esattamente assunto nella fattispecie astratta di cui all’art. 1669 cod. civ., risultando la decisione impugnata conforme a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell’ambito dei gravi difetti costruttivi di cui alla norma cit. rientrano non solo i fenomeni che influiscono sulla staticità dell’edificio, ma anche quelle alterazioni che, pur riguardano direttamente una parte dell’opera, incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima (cfr. Cass. ord. 15 novembre 2013, n. 25767), dovendo la categoria ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera, senza che abbia rilievo in senso contrario i’esiguità della spesa occorrente per il reiativo ripristino (cfr. Cass. 09 settembre 2013, n. 20644). Muovendo da tale corretto approccio ermeneutico, il Tribunale ha, in particolare, evidenziato come i fenomeni di blocco delle tubazioni, riscontrati dal c.t.u. (pur dopo l’intervento per cui è causa, affatto risolutivo) fornisse (ro) ampia conferma dell’inidoneità strutturale e del sottodimensionamento dell’intero impianto di smaltimento delle acque bianche dell’immobile, incidendo in maniera considerevole sulla possibilità di libero e proficuo godimento dell’immobile.