Notifica alle persone giuridiche – La notifica presso la residenza del rappresentante della società è ammessa in via alternativa

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 3 maggio 2012, n. 6693

L’art. 145 c.p.c., nel testo introdotto nel 2006, applicabile ratione temporis, dispone che “1 La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale 1. 2 La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui all’art. 36 cod. civ., e segg., si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19, comma 2, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale 2. 3 Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 3”.

Come ha notato la dottrina, la riforma operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, modificando la norma in esame, ha previsto non più in via residuale, ma in via alternativa la possibilità di notificare l’atto destinato ad un ente (società, associazione, fondazione…), anche se non dotato di personalità giuridica, alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale) secondo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139, 141. Parte ricorrente assume, quindi, erroneamente che la notificazione ex art. 143 c.p.c. dovesse seguire al tentativo di notificazione presso la sede legale (che assume diversa da quella indicata nell’atto).