Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22605 del 26/10/2009
la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, nè è requisito di efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. civ., Sez. 1^, 28/09/2006, n. 21055).
Va, altresì, rilevato che in materia di presunzioni e’ riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit;
