La casalinga ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica, oltre al danno biologico (danno non patrimoniale).
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 marzo 2009, n. 6658
Motivi della decisione
Con il primo motivo la V. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; in particolare violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli articoli 4 e 37 della Costituzione che tutelano tutte le forme di lavoro prevedendo espressamente il ruolo della lavoratrice-casalinga.
I giudici di appello avevano pronunciato in aperta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto o pronunciato, ritenendo che i postumi permanenti residuati alla V., casalinga, incidessero nella capacità lavorativa generica – e non invece in quella specifica – e che rientrassero quindi nell’ambito del danno biologico già liquidato.
Correttamente, invece, il primo giudice aveva inquadrato la compromissione della capacità lavorativa della V. nella riduzione di capacità lavorativa specifica.
Sul punto non era stata proposta alcuna censura in sede di appello dalla compagnia di assicurazione né dalle altre convenute, sicché la decisione doveva ritenersi passata in giudicato.
In ogni caso, i giudici di appello avevano dimostrato di non conoscere la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il danno patito da una casalinga a seguito di infortunio rientra, a pieno titolo, nell’ambito di un danno alla capacità lavorativa specifica.
Il motivo è manifestamente fondato.
È appena il caso di porre in luce che la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, volge un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale (come tale, autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) quello che la predetta subisca in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa (Cass. 9 febbraio 2005 n. 2639. Nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 11 dicembre 2000, n. 15580).
La sentenza impugnata, che non si è uniformata a tale principio, deve pertanto essere riformata.
