Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza n. 17876 del 23 luglio 2013
[OMISSIS]
Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1193 c.c., 1 e 6 d.p.r. 26-10-1972 n. 633. Deduce che il credito di rivalsa IVA sorge per effetto della prestazione professionale resa, indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la fatturazione. Sostiene, pertanto, che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che i pagamenti senza fattura non potessero essere imputati all’IVA.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Si rammenta, al riguardo, che, in base alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, dettata – per ciò che interessa il caso di specie – dagli artt. 1 (operazioni imponibili), 3 (prestazioni di servizi), 6 (effettuazione delle operazioni), 13 (base imponibile), 21 (fatturazione delle operazioni) del d. p.r. n. 633 del 1972 -, per ciascuna delle operazioni imponibili, tra le quali rientrano le prestazioni di servizi, deve essere emessa dal prestatore una fattura per l’ammontare del corrispettivo, che costituisce la base imponibile dell’imposta dovuta. Il primo comma dell’art. 18 prevede, inoltre, l’obbligo, per il soggetto che ha effettuato la prestazione di servizi, di addebitare l’imposta, a titolo di rivalsa, al committente, e cioè al soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo.
In particolare, l’art. 6 dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che la fatturazione all’atto della ricezione del pagamento, prevista dalla norma in esame per i prestatori di servizi, è una facoltà concessa agli stessi, i quali possono anche validamente fatturare, registrando la relativa imposta, al momento della prestazione del servizio stesso, che costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso (v. Cass. 11-4-2011 n. 8222, Cass. 12-6-2008 n. 15690; Cass. 1-6-1995 n. 6149).
Ciò non significa, tuttavia, che il prestatore di servizi possa rivalersi dell’imposta nei confronti del committente senza emettere fattura. Se è vero, infatti, che, in base al sistema delineato dalla normativa sull’IVA, colui che ha effettuato una prestazione di servizi deve corrispondere all’erario l’imposta sul corrispettivo spettantegli, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del cliente, è del tutto evidente che, ai fini dell’esercizio della rivalsa, si rende comunque necessaria la fatturazione, potendo la stessa avvenire all’atto della ricezione del compenso ovvero, alternativamente, al momento stesso della prestazione del servizio.
Tanto, del resto, si desume inequivocabilmente dal testo dell’art. 18 d.p.r. 633 del 1972, il quale, dopo avere stabilito, al primo comma, che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, al secondo comma dispone che la rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura.
