Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 settembre 2016, n. 17966
“…la giurisprudenza di questa S.C. ha da tempo affermato che tale principio [ndr. di non contestazione] riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. n. 4854/14; Cass. n. 22787/13; Cass. n. 5407/13; Cass. n. 6345/12; Cass. S.U. n. 761/02).
E’ pur vero che Cass. S.U. n. 12065/14 e talune voci di dottrina hanno ventilato l’eventualita’ di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtu’ del nuovo testo dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45.
Nondimeno e’ dirimente osservare che si tratta di novella applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (v. relativo articolo 58) – mentre quello odierno e’ stato instaurato nel 2004 – e che, comunque, l’essere la societa’ venuta incontro ad un’ipotetica richiesta dei lavoratori non integra neppure un fatto secondario, ma una mera difesa (in quanto tale estranea al principio di non contestazione).
Inoltre, la predetta circostanza fattuale e’ altresi’ irrilevante, per come e’ stata formulata dalla societa’ e accolta dalla Corte di merito, giacche’ riferita non gia’ ad un testo contrattuale, ma ai presunti desiderata d’una pluralita’ indifferenziata di lavoratori, fra cui neppure si dice rientrassero gli odierni ricorrenti.
Ne’ la prova a riguardo puo’ ricavarsi da un mero precedente giurisprudenziale versato in atti e dalla sintesi di prove che in esso si legga: cio’ sarebbe lesivo degli articoli 115 e 116 c.p.c., e articolo 111 Cost., e costituirebbe una sostanziale abdicazione rispetto all’obbligo di valutare autonomamente attendibilita’ e affidabilita’ delle fonti di prova, cosa impossibile ove ci si limiti a recepirne l’altrui sintesi, senza neppure lettura dei relativi verbali.
Tale modus procedendi sarebbe altresi’ contrario alla giurisprudenza di questa Corte Suprema.
Invero, il giudice e’ libero di utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, ma queste prove valgono – nella controversia innanzi a lui pendente – come meri indizi idonei a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio e non possono assurgere a fonte determinante per l’accertamento del fatto, in mancanza di adeguato raffronto critico con le altre risultanze processuali (cfr. Cass. n. 7518/01; Cass. n. 2616/95; Cass. n. 5792/90; Cass. n. 1484/83).”
Principio di diritto:
“Il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., e articolo 416 c.p.c., comma 2, non si applica alle mere difese, fra cui rientra anche l’assunto del datore di lavoro di aver stabilito una data turnazione fra i propri dipendenti per venire incontro ad una loro richiesta”.