Cass. Civ, Sez. VI, ord. n. 20325 del 23.08.2017
…questa Corte in tema di spese processuali ha statuito che, qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l’importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota. Tuttavia nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. 633812008, Cass. 2489012011, Cass. 16993/2007).
L’ ordinanza in esame, ha liquidato forfettariamente il compenso spettante al ricorrente senza che però ci sia alcuna corrispondenza con l’importo indicato nella nota e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati.
La censurata situazione realizza, quindi, la dedotta violazione di legge, con la conseguenza che il motivo va accolto.
