Contratto d’albergo e competenza per territorio nelle cause in cui è convenuto il consumatore

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile Ordinanza 18 settembre 2013 n. 21419

ritiene il Collegio che anche il contratto di albergo vada ricondotto alla nozione – ed al regime – di contratto del consumatore, ove – beninteso – ne ricorrano tutti gli estremi, di cui alle definizioni del codice del consumo. Ora, i connotati del contratto di pacchetto turistico risultano indispensabili al solo fine dell’applicazione della diversa ed ulteriore disciplina per quello dettata, come species rispetto al genus; pertanto, che nella specie non si configuri un pacchetto turistico non comporta l’esenzione del negozio dalla normativa generale sui contratti del consumatore.In sostanza, la disciplina generale, tra cui appunto l’articolo 33 cod. consumo già richiamato, si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività del primo dei contraenti (mentre va considerata “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e quindi anche per scopi ad essa connessi): Cass., ord. 14 luglio 2011, n. 15531. In questo quadro, non rileva affatto la natura della prestazione oggetto del contratto (Cass. 24 novembre 2008, n. 27911).La disciplina di tutela del consumatore posta dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33 e ss., (c.d. Codice del consumo) prescinde, cioè, dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6802), trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina, sorta per garantire il consumatore dagli abusi nella unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, puo’ ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (Cass., ord. 18 ottobre 2010, n. 21379).6.5. Poiché, nel caso di specie,è incontestato che gli odierni intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori dei servizi alberghieri e, quindi o comunque, al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo alla società gestrice di un albergo in nota località turistica non può seriamente dubitarsi, ritiene il Collegio doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori o, quanto meno e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza esclusiva ed inderogabile da quella prevista in favore del luogo di residenza (o di domicilio) del consumatore.6.6. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto: il contratto di albergo – che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito -soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all’individuazione del giudice inderogabilmente competente – da individuarsi in quello del luogo della residenza (o del domicilio) del consumatore – ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e tanto anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest’ultima speciale ed ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore.

In sostanza, la disciplina generale, tra cui appunto l’articolo 33 cod. consumo già richiamato, si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività del primo dei contraenti (mentre va considerata “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e quindi anche per scopi ad essa connessi): Cass., ord. 14 luglio 2011, n. 15531. In questo quadro, non rileva affatto la natura della prestazione oggetto del contratto (Cass. 24 novembre 2008, n. 27911).La disciplina di tutela del consumatore posta dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33 e ss., (c.d. Codice del consumo) prescinde, cioè, dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto (Cass., ord. 20 marzo 2010, n. 6802), trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina, sorta per garantire il consumatore dagli abusi nella unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, puo’ ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (Cass., ord. 18 ottobre 2010, n. 21379).6.5. Poiché, nel caso di specie,è incontestato che gli odierni intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori dei servizi alberghieri e, quindi o comunque, al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo alla società gestrice di un albergo in nota località turistica non può seriamente dubitarsi, ritiene il Collegio doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori o, quanto meno e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza esclusiva ed inderogabile da quella prevista in favore del luogo di residenza (o di domicilio) del consumatore.6.6. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto: il contratto di albergo – che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale l’albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito -soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all’individuazione del giudice inderogabilmente competente – da individuarsi in quello del luogo della residenza (o del domicilio) del consumatore – ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e tanto anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest’ultima speciale ed ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore.