Il riconoscimento del debito, quale atto interruttivo della prescrizione, può derivare solo da una dichiarazione univoca ed inequivoca proveniente dal debitore

[AGGIORNAMENTO]
Conforme: Corte di Cassazione, Ordinanza 03 gennaio 2018, n. 18

[AGGIORNAMENTO]
Corte di Cassazione, Sez. Sesta Civile, sent. n. 7820 del 27.03.2017

— Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere il “tribunale omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio identificato nella documentazione allegata in atti che dimostrava l’avvenuto pagamento di alcune cartelle esattoriali, pagamento idoneo come tale ad interrompere la prescrizione.”
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge nella parte in cui il Tribunale aveva negato la natura interruttiva del pagamento parziale del debito.
— I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4324), il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione «in acconto», non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sentenza n. 14927 del 2010; Ordinanza n. 24555 del 2010).
Nella specie il Tribunale, conformandosi ai principi sopra esposti, ha espressamente esaminato la rilevanza di pagamenti delle cartelle esattoriali, giungendo ad escludere la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione in sé né apparente né illogica e, come tale, incensurabile in questa sede.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 23822 del 24/11/2010

il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953).
Né fondata è la tesi dell’Ortis secondo la quale anche le numerose richieste di compensazione avanzate dallo ***, indicano il riconoscimento, da parte di quest’ultimo, del suo debito nei confronti dell’Ortis. È pur vero infatti che secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; ma tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n. 20692). Si è soprattutto precisato che nella proposizione, da parte del debitore, della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto la stessa sia effettuata con l’intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell’obbligazione; mentre tale efficacia è da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire tale effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (Cass., 24.5.1984, n. 3192; Cass., 5.3.1973, n. 603).