Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sent. n. 9600 del 18/04/2018
SENTENZA
sul ricorso 2446-2013 proposto da:
V.M.G. [omissis] – ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE [omissis]; EQUITALIA SUD S.P.A., [omissis];
– controricorrenti
avverso la sentenza n. 386/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/03/2010 [omissis]
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 386/2010 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava il rigetto dell’opposizione proposta da V. M. G. avverso la cartella esattoriale, notificata in data 25/5/2004, con cui le era stato intimato il pagamento di € 101.301,16 a titolo di contributi, interessi di mora e somme aggiuntive, dovuti dal proprio dante causa G. N..
A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che legittimamente la cartella fosse stata notificata al soggetto obbligato G. N., atteso che nel momento in cui il credito era stato iscritto a ruolo nessuna comunicazione era stata fatta da parte degli eredi riguardo all’avvenuto decesso del dante causa; richiamava in proposito il principio stabilito da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 16699/2005.
Riguardo all’eccezione di prescrizione del credito contributivo, la Corte, considerato pure che si trattava di eccezione non rilevabile d’ufficio, riteneva che l’appellante si fosse limitata ad una contestazione generica, non evidenziando alcun elemento utile ad individuare il credito che si assumesse prescritto, limitandosi ad affermare che per “buona parte del credito fosse intervenuta la prescrizione”.
Contro la sentenza di appello Valente Maria Giuseppa aveva proposto ricorso per revocazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 395 n. 4 c.p.c., lamentando che dagli atti di causa risultasse incontestabilmente che l’Inps avesse avuto piena conoscenza del decesso del G. in data antecedente alla notifica della cartella; e ciò in base ad un atto di pignoramento presso terzi notificato all’Istituto riguardante il recupero di indennità di accompagnamento; ed inoltre in base ad un verbale di accertamento ispettivo dello stesso Inps, datato 18 marzo 2002, in cui gli eredi del Gabriele erano nominativamente indicati come tali.
Anche il ricorso per revocazione è stato rigettato con sentenza n. 1385/2012 avendo la Corte d’Appello ritenuto che non si versasse in un errore di fatto, in quanto, dato per incontestato che una comunicazione formale del decesso del Gabriele da parte degli eredi non vi fosse stata, la Corte d’Appello nel decidere la questione, nella precedente sentenza, aveva evidentemente valutato la notifica dell’atto di pignoramento ed il verbale di ispezione come atti non equipollenti alla comunicazione espressa del decesso, richiesta dalla legge; non di errore di fatto quindi poteva parlarsi, secondo la Corte, ma di valutazione dei fatti riportati nei documenti richiamati, non ritenuti idonei dal decidente a costituire la conoscenza del decesso da parte dell’Inps.
Contro la sentenza 386/2010, ed avuto riguardo alla sentenza 1385/2012, Valente Maria Giuseppa ha proposto ricorso per cassazione con 8 motivi di censura. Resistono l’Inps ed Equitalia Sud S.p.A. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 65 d.p.r. 600 del 1973 perché nel caso in esame la notifica era stata effettuata non agli eredi impersonalmente e collettivamente, bensì al defunto, nonostante l’Inps fosse a piena conoscenza sia della morte del G.che delle generalità di tutti i suoi eredi; tant’è vero che gli stessi eredi G., dopo la morte del dante causa, erano stati costretti ad attivare un pignoramento presso terzi proprio contro l’Inps di Vibo Valentia notificando l’atto di citazione al predetto istituto in data 11/3/2002; e la relativa procedura si era conclusa con l’assegnazione delle somme pignorate. Anche se per ipotesi tale atto non fosse stato idoneo a configurare formale comunicazione delle generalità e del domicilio ai sensi dall’articolo 65 d.p.r. 600 del 73, ad ogni modo essendo l’Ufficio venuto a conoscenza del decesso in virtù del pignoramento, avrebbe dovuto indirizzare la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius e non a nome di questi, come previsto dalla norma citata.
2-3. Il secondo ed il terzo motivo deducono contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione della procedura di cui all’articolo 65 del d.p.r. 600 del 73 che determina la nullità della notifica; ciò perché, come chiarito nel rigetto dell’istanza per revocazione, la Corte d’appello aveva ritenuto gli atti predetti non equipollenti alla richiesta formalità di comunicazione prevista dall’art. 65 cit.. Mentre in ragione degli atti menzionati gli eredi avevano comunicato il decesso del Gabriele all’INPS, e questi – quanto meno – doveva ritenersi a conoscenza del decesso prima della formazione del ruolo avendo proceduto contro di loro nelle loro qualità di eredi, salvo poi formare il ruolo e la cartella erroneamente al solo nome di G., notificandolo allo stesso defunto e non agli eredi destinatari dell’accertamento; pertanto nella peggiore delle ipotesi l’Inps avrebbe dovuto notificare la cartella agli eredi di G. N. impersonalmente.
4.- Il quarto motivo deduce motivazione insufficiente circa la mancata conoscenza da parte dell’Inps del decesso del Gabriele Nazareno al momento della formazione del ruolo; atteso che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine alla conoscenza del decesso, nonostante il fatto fosse stato addotto nel corso del giudizio in virtù delle premesse sopra richiamate.
5.- Il quinto motivo solleva la violazione dell’articolo 3, comma 9 della legge 335/1995 per mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado, allorché era stato eccepito che erano prescritti gli importi “per buona parte dei contributi richiesti in pagamento”, posto che la prescrizione era quinquennale, la cartella era stata notificata in data 25/5/2004 e non erano stati allegati atti interruttivi; talchè era evidente che tutti i contributi maturati ed eventualmente non pagati fino al 24/5/1999, erano prescritti per un importo totale di € 68.515,86.
6.- Il sesto motivo deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’eccezione di prescrizione, avendo la Corte ritenuto che l’appellante si fosse limitato ad una contestazione generica non evidenziando alcun elemento utile a individuare il credito che si assumesse prescritto; mentre la stessa eccezione era stata correttamente formulata in quanto la parte poteva limitarsi a sollevare l’eccezione ossia ad allegare l’effetto estintivo derivante dall’inerzia del titolare del diritto.
7.- Il settimo motivo solleva omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, sempre in relazione alla prescrizione, non avendo la Corte valutato quanto chiarito dalla ricorrente nel corso del processo di primo grado nelle note defensionali del 12 aprile del 2007 e poi con il terzo motivo dell’atto di appello, dove aveva esattamente specificato i periodi caduti in prescrizione e le relative somme indicando altresì l’importo residuo che sarebbe stato dovuto.
8- L’ottavo motivo deduce la violazione dell’articolo 8 del d.lgs. 18 settembre 1997 n. 472 applicabile a norma dell’articolo 25 ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto (primo aprile 1998); essendo violata la regola della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi fissata dalla norma citata, posto che la cartella di cui si tratta prevedeva somme aggiuntive e sanzioni intrasmissibili agli eredi.
9.- Il Collegio rileva che il quinto, il sesto ed il settimo motivo – da esaminarsi preliminarmente perché potenzialmente dirimenti – si rivelano fondati.
Ed invero secondo l’orientamento consolidato di legittimità, suggellato dalla sentenza delle SU n. 10955/2002, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice.
10.- Pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, allorché ha ritenuto generica l’eccezione con la quale la ricorrente aveva legittimamente eccepito fin dal primo grado la prescrizione estintiva “per buona parte dei contributi richiesti in pagamento”, la cui concreta determinazione era invece compito del giudice operare attraverso l’applicazione della relativa disciplina legale.
Non è privo di rilievo osservare in proposito che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza n. 21830 del 15/10/2014), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti; posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l’ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d’ufficio, senza che l’assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti.
11.- Ne deriva che la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo. L’accoglimento degli stessi motivi determina l’assorbimento di tutti gli altri in virtù del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Sez. Un. 9936/2014).
12.- Il giudice del rinvio si atterrà nella decisione della causa al principio sopra richiamato in materia di formulazione dell’eccezione di prescrizione, tenendo conto inoltre che ai fini della efficacia e validità della notifica della cartella, nell’ipotesi in cui il contribuente sia deceduto, l’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, prevede due distinte ipotesi; stabilendo nel secondo comma che gli eredi del contribuente devono comunicare all’Ufficio delle imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale; ed aggiungendo nel quarto comma che, in mancanza, la notifica degli atti intestati al dante causa vada effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto; e ciò ancor più se l’Ufficio sia già a conoscenza del decesso del debitore.
- Considerato l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto, sesto e settimo motivo. Dichiara assorbite le restante censure. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia , anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018
Il Consigrere estensore
Il Presidente