Effetti sostanziali e processuali dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento

Il precetto interrompe la prescrizione, mentre il pignoramento ha l’ulteriore effetto di sospendere il decorso del termine di prescrizione.

Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 17126 del 11/07/2017

l’atto di precetto, contenendo un’intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest’ultimo), produce un effetto interruttivo a carattere istantaneo della prescrizione del relativo diritto di credito, sicchè, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2945 c.c., comma 1), mentre l’atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta disposto dell’art. 2943 c.c., comma 1, poichè ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 25/03/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 06/06/2002; id. Sez. L – Sentenza n. 3741 del 13/02/2017);

b) sul piano processuale, non esaurendosi la efficacia del precetto con l’inizio dell’azione esecutiva, in quanto, se entro il termine di novanta giorni ex art. 481 c.p.c., viene iniziata l’esecuzione, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all’unico precetto altre procedure espropriative, con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3471 del 27/11/1972; id. Sez. 3, Sentenza n. 11578 del 31/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 2539 del 06/02/2007).

Deve, inoltre, essere condiviso il principio di diritto di questa Corte per cui l’opposizione a precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all’esecuzione, in quanto l’art. 481 c.p.c., ad essa ricollega soltanto l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell’esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario l’identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l’altro, desumibile dall’art. 627 c.p.c. (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5377 del 03/06/1994; id. Sez. L, Sentenza n. 8465 del 13/04/2011), essendo esteso l’effetto sospensivo della efficacia del precetto anche alla ipotesi in cui l’esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo grado venga “parzialmente” sospesa dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., quando sia ancora pendente il termine di efficacia del precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo (in tal caso potendo iniziare l’esecuzione nel residuo termine di efficacia del precetto, rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della cessazione dell’efficacia della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la comunicazione: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29860 del 19/12/2008).