Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 1838 del 25 gennaio 2018
La Corte:
rilevato che X Srl si è opposta a decreto ingiuntivo notificatole il 17 aprile 2013 con cui il Tribunale di Siena le ordinava di pagare la somma di Euro 28.197, oltre interessi ed accessori, a Y S.p.A. per saldare fatture derivanti dalla locazione operativa di una macchina selezionatrice di banconote; l’opponente lamentava la presenza di vizi nella macchina che controparte non aveva eliminato, cosi’ da costringerla ad acquistarne una nuova, e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo nonché per la condanna della opposta a restituirle quanto già pagato a titolo di canone, oltre accessori, in via preliminare eccependo peraltro l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Milano in forza della clausola n. 15 delle Condizioni Generali del contratto dalle parti stipulato il 1 luglio 2009, statuente: “Per ogni controversia sara’ competente il Foro di Milano”;
rilevato che Y S.p.A. si e’ costituita, insistendo nella sua pretesa e controbattendo all’eccezione di incompetenza territoriale mediante.il rilievo che la clausola contrattuale sarebbe generica e comunque mancante della indicazione espressa dell’esclusività del foro convenzionale;
rilevato che con sentenza del 21 dicembre 2016 il Tribunale di Siena ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, ritenendo inequivoca la manifestazione di volontà negoziale racchiusa nella clausola de qua nel senso dell’esclusione di ogni foro ordinario, ai sensi dell’articolo 29 c.p.c., comma 1, poiché le parti, pur non avendo definito il foro convenzionale esclusivo, con l’espressione “per ogni controversia” avrebbero espresso tale esclusività; veniva conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo;
rilevato che avverso tale sentenza Y S.p.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., notificato a controparte il 18 gennaio 2017 e depositato il 3 febbraio 2017, invocando la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui l’articolo 29 c.p.c., comma 2, non conferisce al giudice designato la competenza esclusiva se ciò non viene espressamente e inequivocamente stabilito nell’accordo delle parti, assumendo che tale esclusività non e’ stata pattuita nel caso in esame;
rilevato che controparte ha depositato memoria, resistendo alla prospettazione avversa, e adducendo che, in mancanza dell’aggettivo “esclusivo” o dell’avverbio “esclusivamente” o di sinonimi, l’esclusività del foro convenzionale può desumersi dal tenore del contratto e dalla interpretazione della comune volontà delle parti;
rilevato che, come si e’ accennato, l’articolo 15 delle Condizioni Generali del contratto si esprime nel seguente modo: “Foro competente – Per ogni controversia sara’ competente il Foro di Milano”: ed e’ quindi evidente che in questo scarno dettato la clausola non esprime esclusività del foro convenzionale indicato, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”;
rilevato che non vi è d’altronde ragione per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (cosi’ e’ stata chiaramente massimata Cass. sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376, che si esprime sulla linea di Cass. sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; e da ultimo e’ conforme Cass. sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707); e, specificamente, e’ stato chiarito proprio che l’espressione “per qualsiasi controversia” e’ inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (Cass. sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, non essendo stato pattuito dalle parti un foro convenzionale esclusivo che abbia deprivato della sua competenza territoriale il Tribunale di Siena, dinanzi al quale si deve quindi disporre che prosegua il giudizio, rimettendo al suddetto Tribunale anche le spese del regolamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso del regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Siena e dispone la prosecuzione, spese rimesse.
