Notifiche postali: le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019

L’art. 1, commi 813 e 814, della Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145), modificando la l. 20 novembre 1982, n. 890, ha apportato delle novità in relazione al procedimento di notifica postale degli atti giudiziari.

Reintroduzione della CAN

La più rilevante novità introdotta dalla Legge di Bilancio e la reintroduzione della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), ovvero della raccomandata informativa con la quale si avvisa il destinatario dell’avvenuta notifica a mani di un familiare, di un addetto o del portiere.

Per il 2018 l’obbligo dell’operatore postale di inviare detta comunicazione era stato soppresso, con potenziale grave pregiudizio per il destinatario dell’atto. Infatti, se per qualsiasi motivo, il soggetto che aveva ricevuto il plico mancava di consegnarlo al destinatario, questo rischiava di non averne tempestiva notizia (soprattutto allo scopo di impugnare un atto o pagare nei termini le somme dovute ad un creditore).

Soppressione del bollo postale

Eravamo abituati a conoscere e ricordare la data esatta della notifica postale grazie al bollo apposto sul plico. Non sarà più così, poiché l’obbligo di apposizione del bollo è stato soppresso. Quindi, diventa importante conservare lo “scontrino” rilasciato dal postino nell’eventualità in cui si voglia intraprendere un giudizio di impugnazione dell’atto notificato.

Incertezza dei termini di notifica

L’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si
computano dalla data di consegna del piego. risultante dall’avviso di ricevimento. Se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, i termini di computano in base a quanto attestato sull’avviso medesimo
dal punto di accettazione dell’operatore postale che lo restituisce (non più
(dall’ufficio postale).

Notifica dell’operatore mediante posta elettronica certificata

Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per immagine su supporto digitale (non più analogico) dell’avviso di ricevimento secondo le modalità
prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni (non più) tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell’avviso al mittente. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato é differita al 1° giugno 2019 e sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

Si riporta il testo della legge in commento:

Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell’ufficio postale » sono soppresse;
2) al quarto comma, le parole: « dall’ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell’operatore postale »;
b) all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale da’ notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e’ a carico del mittente »;
d) all’articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».
814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato e’ differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.