Nel rito del lavoro il ricorso in appello va notificato al procuratore e non alla parte, anche se la notifica non viene effettuata entro l’anno

Cass. Civile, Sez. Lavoro, Ord. 3807 dell’ 08/02/2019

…l’art. 330 c.p.c., u.c., è applicabile soltanto nel rito ordinario (nel quale la pendenza dell’appello si verifica al momento della notifica della citazione) e non anche in quello speciale del lavoro, in cui la pendenza dell’appello si ha -invece – all’atto del deposito del ricorso;
quando il deposito sia avvenuto entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione – ancorché eseguita oltre l’anno dal deposito della sentenza – resta soggetta al disposto dell’art. 330 c.p.c., comma 1, che indica come destinatario il procuratore costituito e non la parte personalmente (cfr., e pluribus, Cass. n. 318/96; Cass. n. 11243/95; Cass. n. 8927/95; Cass. n. 8711/93; Cass. 21 febbraio 1986 n. 1067; Cass. n. 6092/85; Cass. n. 5544/83; Cass. n. 3701/83) conciò confermandosi che nel rito del lavoro non può farsi riferimento, una volta che il deposito del gravame sia avvenuto entro l’anno dal deposito della sentenza, all’art. 330 c.p.c., comma 3, che invece presuppone la presentazione di una impugnazione tardiva. L’art. 330 c.p.c., nell’indicare il luogo della notifica delle impugnazioni e nello stabilire, nel comma 1, che la sentenza debba essere notificata presso il procuratore costituito identifica detto procuratore quale destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo (cfr., e pluribus, Cass. n. 4430/92; Cass. n. 8845/90; Cass. n. 9164187); la disposizione in esame, è stato osservato, svela la propria ratio attraverso un’interpretazione sistematica con l’art. 327 c.p.c., che induce a fissare il termine della proroga dei poteri del difensore in quello fissato per la tempestività dell’impugnazione, che – come detto – nel rito del lavoro coincide con quello del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice d’appello; ciò trova conferma in ulteriore giurisprudenza di questa S.C. sull’art. 330 c.p.c., u.c. che richiamandosi all’art. 327 c.p.c., comma 2 ha affermato che la notifica dell’impugnazione, a norma dell’art. 137 c.p.c. e ss., è richiesta dopo la scadere dell’anno quando la parte dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, il che può accadere anche dopo la scadenza definitiva del termine lungo di impugnazione;