Secondo la Cassazione il conducente è esente da responsabilità solo davanti a comportamenti del pedone non solo colposi ma imprevedibili ed inevitabili (art. 1227 c.c.). Nel caso di specie il pedone aveva attraversato in prossimità delle strisce pedonali ma fuori di esse e non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo.
Cass. civ., sezione III, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5627 :
[OMISSI] Vanno intanto ribadite le regole fissate da questa corte nell’accertamento della responsabilità del conducente di un veicolo che investe un pedone.
Il conducente può “liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto di tutto per evitare il danno e dunque se ne dimostra l’imprevedibilità ed inevitabilità; ma anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. 24024/ 2014; Cass. 8663/ 2017; Cass. 2241/ 2019).
Ossia, il concorso di colpa è situazione riferibile a qualsiasi condotta lesiva, a prescindere dal titolo di imputazione che governa quest’ultima (se oggettiva o presunta), essendo l’articolo 1227 c.c. una norma generale, riferibile a qualsiasi fattispecie di imputazione, poiché regola il contributo dato dal danneggiato al danno da lui subito. Il principio generale è che il danno si ripartisce quando sia frutto della colpa di entrambi (danneggiante e danneggiato) e questo principio opera anche nel caso di responsabilità “oggettiva” o “presunta” del danneggiante. Ed a parte i casi di prevenzione unilaterale (uno dei quali riconducibile all’esercizio di attività pericolose, art. 2050 c.c.).
Potrebbe apparire il contrario, ossia che l’articolo 1227 c.c. presupponga due condotte egualmente colpose (“concorso di colpa”), e nel caso delle ipotesi speciali di responsabilità, segnatamente in quella prevista dall’articolo 2054 c.c., la responsabilità del conducente prescinderebbe dalla colpa. L’espressione però mira ad indicare il concorso causale colposo del danneggiato, cosi che è riferibile anche alle condotte lesive antagoniste nelle quali la colpa è meramente presunta (e che sia presunta del resto non vuol dire che è esclusa dalla fattispecie).
Tuttavia, ritenuta in astratto l’applicabilità dell’articolo 1227, primo comma c.c. anche ad una ipotesi di responsabilità presunta come quella del conducente, occorre tener conto della particolarità, in questo caso, del titolo di imputazione. L’articolo 2054 c.c. pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l’imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. 8663/ 2017).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest’ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l’investimento.
Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l’uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell’incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
In sostanza, l’incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente.
Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti. Dunque, il rapporto tra l’articolo 2054 c.c. e l’art. 1227 cc. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l’appunto, imprevedibili ed inevitabili.
Ciò detto, se è vero che l’accertamento di questa imprevedibile condotta del pedone è un accertamento di fatto, è altresì vero che esso va condotto secondo le regole suddette, e tenendo conto del rapporto tra le due norme, come sopra illustrato.
Essa va condotta tenendo conto innanzitutto di una condotta esigibile del danneggiato (che non può rispondere di non aver verificato se sopraggiungessero veicoli in senso vietato di marcia, vedi pagina 8 della sentenza), ed in secondo luogo tenendo conto della condotta del danneggiante, e della natura delle violazioni poste in essere, che potrebbero essere tali da porre il conducente stesso nelle condizioni di non poter evitare un evento prevedibile ed evitabile (alta velocità, circolazione contromano, ecc.)
[OMISSI]
