Domanda: ho un’impresa la cui attività è stata sospesa a causa del coronavirus. In che modo potrei esercitare l’attività lavorativa ed accedere ai locali nel periodo di lockdown?
Bisogna attenersi alle previsioni del Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale).
N.B.: Le norme riportate nel parere che segue vanno coordinate con quelle vigenti a livello regionale e locale.
Attività lavorative delle imprese non ricomprese nell’allegato 3 del D.P.C.M.
L’allegato 3 del D.P.C.M. indica i codici ateco delle attività di impresa non sospese. Ma anche le altre imprese, a certe condizioni e nel rispetto di alcuni parametri, possono proseguire l’attività.
L’art. 2 del D.P.C.M. prevede, al comma 3: “Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3. … Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.
Quindi, se un’impresa la cui attività è sospesa intendere svolgere attività funzionali ad assicurare la continuità delle imprese già autorizzate, deve inviare una comunicazione al Prefetto e, grazie ad essa, potrà svolgere l’attività lavorativa salvo intervenga un provvedimento di sospensione.
Sul sito della Prefettura di Cremona vengono forniti alcuni modelli di comunicazione.
Vanno comunque osservate delle cautele. Il comma 10. Dell’art. 2 stabilisce:”Le imprese le cui attività non sono sospese [ndr. quindi, anche quelle che lavorano grazie all’invio della comunicazione] rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
Accesso ai locali dell’impresa nel periodo di sospensione
Sempre l’art. 2 del citato D.P.C.M. prevede:
12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Si ritiene che la comunicazione non sia necessaria quando ad accedere ai locali sia il titolare o l’amministratore della società (cfr. sito della Prefettura di Padova).