In materia di RCA, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla indennizzabilità del danno provocato dal trauma distorsivo del rachide cervicale e dorsale.
Il danno da invalidità permanente non può essere automaticamente escluso a causa dell’assenza di una indagine strumentale. Esso può essere accertato sulla base dei criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis). Ciò che rileva è che sussista la correlazione -questa sì indispensabile- tra la corretta applicazione di detti criteri metodologici di indagine e la “obiettiva certezza scientifica” del risultato dell’accertamento.
Cass. Civ., Sez. III, sent. del 26/05/2020 n. 9865
la legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, introducendo modifiche al Dlgs n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Privati), ha disposto con l’art. 32, comma 3-ter. ” Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” “, e con il comma 3-quater. ” Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.”. Il comma 3 quater è stato quindi abrogato dall’art. 1 comma 30, della legge 4 agosto 2017 n. 124 che ha modificato l’art. 139 CPA riformulando, per quanto interessa, il comma 2 ultima parte, come segue “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente “.
La norma del Codice Assicurazioni Private, nel testo modificato dalla novella del 2012, ha superato il vaglio di costituzionalità, avendo affermato il Giudice delle leggi, con l’ordinanza 26/11/2015, n. 242 -richiamandosi alla precedente sentenza n. 235/2014, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionalità della liquidazione tabellare del danno biologico di lieve entitàche la ratio legis della riforma è quella di impedire che l’accertamento diagnostico ridondi in una “discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati”, anche in considerazione dell’interesse “generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”, sicchè risponde a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, la previsione della necessità dell’esame strumentale, con riferimento al danno biologico permanente, “in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un
livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”.Peraltro, come questa Corte di legittimità ha ripetutamente ribadito, la disposizione in esame -che non ha ricevuto sostanziali modifiche dalla legge di riforma del 2017- deve intendersi rivolta a prevenire accertamenti del danno biologico permanente, nel caso di lesioni di lieve entità, fondati esclusivamente sul “criterio anamnestico” e cioè sulla raccolta delle sensazioni psicofisiche riferite dal paziente, in quanto tali dipendenti da margini di apprezzamento del tutto soggettivi ed insuscettibili di alcuna obiettiva verifica medico-legale, con evidenti incertezze sulla effettiva sussistenza della menomazione e conseguenti riflessi negativi in termini di rilevanza statistica delle richieste di liquidazione dei danni da micro permanenti, nonchè sulla gestione dei sistemi assicurativi e sull’incidenza sui premi della polizza assicurativa.
D’altronde una diversa soluzione interpretativa, che prescindesse da tale “ratio legis”, si tradurrebbe in una imposizione ex lege del metodo di accertamento delle menomazioni permanenti che risulterebbe per ciò stesso non conforme alle “leges artis”, venendo ad isolare uno dei molteplici criteri che la scienza medica richiede di utilizzare, anche in via concorrente, per pervenire alla massima completezza e certezza della diagnosi (anamnesi, esame obiettivo -ispezione, palpazione, percussione, auscultazione-, esame strumentale).
Questa Corte ha infatti rilevato come lo stesso art. 139, comma 2, prima parte, CPA evidenzia la diretta correlazione tra il danno biologico e “l’accertamento medico legale” (con identica previsione anche per le lesioni di non lieve entità: art. 138, comma 2, lett. a) venendo a recepire, quindi, ai fini dell’accertamento e della valutazione delle menomazioni inemendabili, tutti indistintamente i criteri di accertamento peculiari alla medicina-legale, in tal modo giustificandosi l’affidamento delle indagini tecniche, nel giudizio, all’ausiliario scelto tra coloro che posseggono quelle specifiche competenze professionali, competenze fondate appunto sulle leges artis che -in quanto accettate come espressione della migliore conoscenza scientifica e pratica di indagine disponibile- sarebbe del tutto incoerente limitare alla applicazione soltanto di alcuna di esse, che determinerebbe un risultato di minore affidabilità della indagine. Appare dunque corretto interpretare la norma in questione nel senso che essa ha reso espliciti i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), senza porre vincoli predeterminati alla efficacia probatoria della metodologia impiegata dal medico-legale, ponendo invece in rilievo la correlazione -questa sì indispensabile- tra la corretta applicazione di detti criteri metodologici di indagine e la “obiettiva certezza scientifica” del risultato dell’accertamento (ossia la “oggettiva riscontrabilità” nel soggetto leso -secondo i parametri offerti dalla scienza specialistica- di postumi invalidanti di natura permanente): l’esame clinico strumentale non è, quindi, l’unico mezzo utilizzabile dal medico legale, salvo che ciò si correli alla natura della patologia (Corte cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 1272 del 19/01/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5820 del 28/02/2019).
In sostanza la norma richiama il medico-legale alla applicazione corretta dei criteri di indagine in funzione della verifica della esistenza di una invalidità biologica non emendabile derivata dalla lesione alla salute: il danno in questione o esiste o non esiste, rimanendo in conseguenza esclusa, ai fini dell’accertamento della invalidità biologica permanente, una valutazione di tipo meramente probabilistico.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto secondo cui, in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell’art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall’art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012 (ed incidentalmente anche nel testo modificato dalla legge n. 124/2017), la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi (cfr. Corte cass. Sez. 3 – , Sentenza n. del 26/09/2016; Id. Sez. 3 -, Sentenza n. 1272 del 19/01/2018; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22066 del 11/09/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5820 del 28/02/2019 id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10816 del 18/04/2019; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11218 del 24/04/2019; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26249 del 16/10/2019).