Secondo la S.C, in materia di indennizzo diretto vi è litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante
Osserva il Collegio come, al caso di specie (relativo a una controversia avente comunque a oggetto l’esercizio dell’azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni: cfr. pag. 3 del ricorso), trovi applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717-01), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3 (Sez. 3, Sentenza n. 18724 del 09/12/2003, Rv. 568725-01).
Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020