Negatoria servitutis – Passaggio di tubazioni di acqua e gas – Legittimazione passiva

L’azione volta ad ottenere l’accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas e/o dell’acqua e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta, <<non già nei confronti dell’utente del servizio di fornitura comproprietario del muro o del suolo, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell’ente erogatore del gas o dell’acqua, quale proprietario del fondo dominante (fondo a destinazione industriale o commerciale) costituito dall’impianto di distribuzione (ex plurimis, Cass. n. 22050 del 2018; Cass. n. 11784 del 2006; Cass. n. 8815 del 2003; Cass. n. 1991 del 1980). Ciò, anche se l’installazione del condutture sia stata favorita da accordi intercorsi tra i proprietari confinanti, o dal contributo materiale o finanziario dell’utente medesimo (Cass. n. 1991 del 1980). Che poi, dell’erogazione del gas si avvantaggino anche gli utenti (oltre l’ente erogatore che, con la costituzione della servitù, può esercitare l’attività industriale o commerciale di cui è titolare) si spiega con la possibilità che ha l’ente erogatore, previa autorizzazione, di costituire la servitù a favore di terzi>>.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 15934 del 13/06/2019