Omessa compilazione del quadro RW – Cassazione ammette il ravvedimento

Il contribuente che non ha compilato il quadro RW del modello Redditi (Unico) ha la possibilità di sanare con la dichiarazione integrativa. In altre parole la mancata compilazione non costituisce omessa dichiarazione. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 31626/2021.

Cassazione Civile, Sez. 5, Ord. n. 31626 del 04.11.2021

ORDINANZA  

sul ricorso proposto da:  

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale  rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,  dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata  presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;  

– ricorrente –  

contro  

A. F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale  stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti Gianni Marongiu, Andrea  Bodrito, Stefano Tacchino e Francesco d’Ayala Valva, che hanno  indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio  dell’ultimo difensore, al viale Parioli n. 43 in Roma;  

– controricorrente –  

avverso  

la sentenza n. 3, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale  di Torino il 7.7.2014, e pubblicata il 7.1.2015;  esaminate le conclusioni scritte fatte pervenire dal Sostituto  Procuratore Generale Giovanni Giacalone, il quale ha concluso per  l’accoglimento del primo motivo di ricorso;  

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere  Paolo Di Marzio;  

la Corte osserva:  

Fatti di causa  

1. l’Agenzia delle Entrate, a seguito di procedimento penale  istruito nei confronti dell’Avvocato e Notaio svizzero F.  P., del quale erano clienti anche taluni cittadini italiani, tra cui  l’odierno ricorrente A. F. in relazione anche ad operazioni  commerciali svolte con la Svizzera, Paese dalla fiscalità privilegiata,  notificava all’odierno controricorrente l’avviso di accertamento n.   7L011000675 2011, con il quale contestava l’omessa dichiarazione,  nel quadro RW della dichiarazione dei redditi presentata in data  28.9.2007 (redditi 2006): di C 2.640,40, relativi a somme corrisposte  al P.; di € 450.000,00, utilizzati per la costituzione della  Longleat S.a.; nonché di un ulteriore bonifico di €70.000,00 su banca  londinese, in favore di società canadese. Ritenuta tardiva ed  incompleta la rettifica spontaneamente comunicata dal contribuente,  l’Amministrazione finanziaria ha contestato che la somma  complessiva, pari ad Euro 522.643,40, era stata sottratta  all’imposizione ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, come  conv., derivandone maggiori imposte, di cui C 224.727,00 a titolo di  Irpef.  

2. Il contribuente  proponeva ricorso avverso l’avviso di  accertamento, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Asti,  affermando di aver sanato la propria posizione mediante dichiarazione integrativa in relazione alla somma di C 450.000,00,  mentre le ulteriori somme “non sarebbero stati investimento  all’estero” (ric., p. 3). Prestava invece acquiscenza alla sanzione di  cui all’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990. La CTR confermava i rilievi  dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’importo di Euro  72.643,00, mentre li annullava in riferimento alla somma di Euro  450.000,00, in conseguenza della presentazione della dichiarazione  e integrativa.  

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, per la parte in cui risultava sfavorevole all’Ente  impositore, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del  Piemonte affermando, in primo luogo, che la dichiarazione integrativa   era stata presentata oltre i novanta giorni previsti dall’art. 2, comma  7, Dpr n. 322 del 1998. In conseguenza la dichiarazione dei redditi trasferiti all’estero doveva ritenersi omessa. Il contribuente resisteva  e proponeva ricorso incidentale. La CTR riteneva che la mancata  compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi non  potesse qualificarsi come una omessa presentazione della  dichiarazione dei redditi, bensì come la mera mancata compilazione  di una parte di essa. Riteneva quindi che il bonifico trasmesso a  Londra, per il valore di Euro 70.000, “è al di fuori del presupposto territoriale per l’operatività della presunzione di attività non  dichiarata e sia detto bonifico, sia il bonifico su Zurigo paiono  pagamenti di prestazioni canalizzati sugli ordinari canali bancari con  chiara indicazione delle causali dei trasferimenti bancari, non  riconducibili né in via di fatto né in via presuntiva alla categoria di  attività detenute all’estero” (sent. CTR, p. IV s.). In conseguenza  annullava integralmente l’avviso di accertamento emesso nei  confronti di F. A.. 

4. Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria  Regionale di Torino ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle  Entrate, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste  mediante controricorso il contribuente.  

Ragioni della decisione  

1. Con il suo primo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi  dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione  finanziaria contesta la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990,  come conv., nonché dell’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322 del 1998, e  dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, come conv., per avere la CTR  erroneamente ritenuto che il modulo RW sia solo una parte della  dichiarazione dei redditi, mentre lo stesso costituisce invece  un’autonoma dichiarazione fiscale, e pertanto il contribuente poteva  utilmente presentare una dichiarazione integrativa solo nei termini di  cui all’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322 del 1998 che, però, non aveva  rispettato.  

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto  ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la nullità dell’impugnata sentenza della CTR per  aver accolto l’appello incidentale del contribuente sulla base di  ragioni, la “doglianza in ordine al presupposto territoriale” (ric., p.  12), che non erano state tempestivamente proposte.  

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ancora ai sensi dell’art.  360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate  lamenta la nullità dell’impugnata sentenza della CTR, in conseguenza  della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132,  disp. att. cod. proc. civ., per aver proposto una motivazione  meramente apparente, affermando che i versamenti effettuati su  Zurigo e Londra “paiono pagamenti di prestazioni canalizzati sugli  ordinari canali bancari” (ric., p. 13).    

4. Mediante il suo primo strumento di ricorso, l’Agenzia delle  Entrate contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa  l’Amministrazione finanziaria, per aver ritenuto la dichiarazione che  il contribuente è tenuto a compilare in relazione alle somme trasferite  all’estero, di cui al quadro RW, una mera componente della  dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, mentre la stessa costituisce  un’autonoma dichiarazione, conseguendone che tale autonoma  e dichiarazione è risultata totalmente omessa dal contribuente, il quale non poteva porre rimedio a tale mancanza mediante una  dichiarazione integrativa comunque ampiamente tardiva, perché  inviata circa sei mesi dopo la scadenza dei termini per la  presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre la presentazione della dichiarazione integrativa è consentita nei termini di cui all’art. 2, comma 7, del Dpr n. 322 del 1998.  

Il controricorrente ha replicato, tra l’altro, che l’art. 4, commi 1 e  2, del d.l. n. 167 del 1990 sul c.d. monitoraggio, ha previsto che le  persone fisiche le quali detengono attività all’estero, devono indicarle  “nella dichiarazione dei redditi”, ed in questa unitaria dichiarazione  deve essere indicato anche l’ammontare dei trasferimenti verso  l’estero. Inoltre, il contribuente ha emendato il proprio errore “con la  presentazione della dichiarazione integrativa nel marzo 2008,  e anteriormente all’avvio delle verifiche verso l’esponente, avvenuta  nel 2011” (controric., p. 4). 

4.1. La tesi affermata dall’Agenzia delle Entrate, cui ha aderito il  P.M. nelle sue conclusioni, non appare condivisibile. Il modulo RW è  una parte della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, ed ivi deve  essere indicata, tra l’altro, la somma dei trasferimenti di capitali  effettuati all’estero nell’anno di imposta. Se la dichiarazione dei  redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue  ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo,  non ricorre l’ipotesi dell’omessa presentazione della dichiarazione, ed  è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa.  Inoltre, è stato già espresso da questa Corte, anche se in relazione a  tributo diverso, l’estensibile principio secondo cui la dichiarazione dei  redditi “avendo natura di mera esternazione di scienza e di giudizio,  può essere emendata (o ritrattata) dal contribuente, se frutto di  errore, con effetti, però, diversi, a seconda che la modifica abbia  e luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della  maggiore imposta ovvero successivamente alla stessa: nel primo  caso, infatti, l’Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della  correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai  valori emendati”, Cass. sez. V, 10.02.2010, n. 2926. Nel caso di  specie la dichiarazione integrativa di rettifica è stata pacificamente  comunicata dal contribuente prima della notificazione dell’atto  impositivo. Completezza suggerisce peraltro di ricordare che quanto  osservato, naturalmente, trova applicazione qualora non sussista una  specifica disciplina normativa delle conseguenze della tardiva  dichiarazione, come avviene nel caso di specie in considerazione della  formula dell’art. 5, comma 2, del di n. 167/1990 applicabile ratione  a temporis, meritando di essere segnalato che proprio questa norma è  stata successivamente modificata, dettando il legislatore un’apposita  e disciplina dei termini utili per provvedere al c.d. ravvedimento  operoso. Nel caso in esame, merita ancora di essere ribadito, è la  stessa Amministrazione finanziaria a dare atto nel suo ricorso che il  contribuente ha prestato “acquiescenza all’atto di contestazione  emesso dall’Ufficio al fine di irrogare la sanzione prevista dall’art. 5  del d.l. 167/90” (ric., p. 3).  Il primo motivo di ricorso appare pertanto infondato e deve  essere respinto. 

5. L’Amministrazione finanziaria critica, con il secondo motivo di  ricorso, la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per aver  accolto, in relazione alla somma di Euro 72.643,00 (bonifici a Londra  e Zurigo) una contestazione circa il difetto del presupposto  territoriale, consistente nell’invio di somme in Paesi a fiscalità  privilegiata, che era stata proposta tardivamente dal ricorrente.  Occorre allora, in primo luogo, osservare che il bonifico di Euro  e 2.643,00 è stato effettuato verso un Paese avente fiscalità  a privilegiata, la Svizzera, e quindi il motivo deve ritenersi riferito solo  alla somma di Euro 70.000, versata mediante bonifico in un Paese,  l’Inghilterra, che non ha fiscalità privilegiata, come correttamente rilevato dalla CTR. 

In proposito sembra sufficiente osservare che la decisione della  CTR risulta fondata sulla normativa applicabile alla fattispecie, che  avrebbe potuto pertanto essere individuata anche d’ufficio dal  giudice. La prospettazione relativa all’applicabilità, o meno, di una  determinata normativa, del resto, costituisce per la parte una mera  difesa, e non è soggetta a termini di preclusione.

Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e  deve essere respinto.  

6. Mediante il terzo strumento d’impugnazione, l’Agenzia delle  e Entrate lamenta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR per  aver fornito una motivazione solo apparente, affermando che sia il  bonifico su Londra in favore di società canadese, “sia il bonifico su  Zurigo paiono pagamenti di prestazioni canalizzati sugli ordinari  canali bancari con chiara indicazione delle causali dei trasferimenti  bancari, non riconducibili né in via di fatto né in via presuntiva alla  categoria di attività detenute all’estero” (sent. CTR, p. IV s.).  L’utilizzazione del termine “paiono” da parte della CTR risulta  effettivamente infelice, tuttavia il tenore della decisione appare chiaramente intellegibile e sufficientemente completo. Il giudice  dell’appello ha ritenuto, esprimendo il giudizio sul fatto di sua  competenza, che i due bonifici fossero manifestazione di pagamenti  effettuati mediante gli ordinari canali bancari, non si tratta pertanto  di versamenti in qualche modo occultati, e che le causali dei  versamenti risultassero chiaramente espresse. In conseguenza, nella  valutazione espressa dalla CTR, i bonifici non risultano in alcun modo  e riconducibili alla categoria di attività detenute all’estero.  

La motivazione si esprime nel suo complesso, pertanto, con  chiarezza ed in termini affermativi e non ipotetici, nel senso che la  documentazione giustificativa delle operazioni di bonifico fosse  adeguata a dimostrare che le somme versate non siano in alcun  modo riconducibili alla categoria delle attività detenute all’estero ai  sensi della normativa applicabile. Non si confronta con le ragioni della  decisione l’Agenzia delle Entrate, che pone l’attenzione su di un  rilievo formale, ma non contrasta la ratio decidendi adottata dai  giudici dell’appello, non illustrando quando e come abbia provato che  le operazioni in questione fossero invece riconducibili proprio alla categoria delle attività detenute all’estero.  

Anche il terzo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato. 

7. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere  pertanto respinto. La peculiarità delle questioni esaminate, in ordine ad alcune delle quali non si rinvengono precedenti nella  giurisprudenza di legittimità, induce a ritenere equo dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.  

La Corte,  

P.Q.M.  

rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.  

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a  debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica  difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,  comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  

Così deciso in Roma, l’8.7.2021. 

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