Tributi – Opposizione davanti al giudice ordinario dopo lo spirare dei termini per l’impugnazione della cartella (Sezioni Unite 1394/2022)

La cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi alla valida notifica della cartella spetta alla giurisdizione ordinaria.

Dopo la pubblicazione del post sull’impugnazione dell'”estratto di ruolo” quando il credito è ormai divenuto definitivo, una Collega mi ha gentilmente segnalato la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1394 del 18.01.2022, che sostanzialmente conferma la linea di demarcazione tracciata tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria negli ultimi anni.

Il regolamento di giurisdizione proposto dal TAR Calabria nasceva da un’opposizione a cartella avente ad oggetto tributi erariali per far valere la prescrizione già maturata al momento della notifica della cartella.

Sia per il rimedio azionato (opposizione a cartella) sia per la domanda formulata (prescrizione maturata nel periodo antecedente alla notifica della cartella), in coerenza con la vigente normativa e con i suoi precedenti, le SS.UU. hanno stabilito la giurisdizione del giudice tributario.

Hanno altresì ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sia delle questioni inerenti alla forma dell’atto esecutivo come tale, a prescindere dalla validità o meno della notificazione della cartella o della intimazione, sia dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica di tali atti, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)

Da notare che, anche in questo caso, la Corte di Cassazione individua nella cartella di pagamento ritualmente notificata il discrimine tra la giurisdizione tributaria (a monte) e quella ordinaria (a valle) ma nell’ambito della giurisdizione ordinaria fa riferimento solo alla fase esecutiva e nulla osserva espressamente in ordine alla impugnabilità del ruolo dopo la notifica della cartella ma prima della notifica del primo atto di esecuzione.

Cass. Civile Ord. Sez. Unite Num. 1394 Anno 2022
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 18/01/2022

ORDINANZA

sul ricorso 13144-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n. 974/2021 depositata il 13/05/2021 nella causa tra:
C. N.;
– ricorrente non costituito in questa base –
contro ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
resistente non costituita in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/ 2021 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATIEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il sollevato conflitto negativo, dichiarino la giurisdizione del giudice tributario.

Fatti e ragioni della decisione

C. N. proponeva innanzi al Tribunale di Castrovillari opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli il 6 marzo 2019 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione di Cosenza in relazione a pretese tributarie a titolo diIVA eIRPEF, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità della cartella per mancanza della firma digitale e della certificazione di autenticità e conformità della notifica effettuata a mezzo pec.

Il Tribunale adito, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate­ Riscossione, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale il C. N. riassumeva tempestivamente il giudizio.

Il TAR della Calabria, all’udienza di discussione del 4 maggio 2021, con ordinanza n.974/ 2021, pubblicata il 13.5.2021, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite ed ha sospeso il giudizio in attesa della decisione, rilevando che la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario.

Il Procuratore generale, nelle conclusioni assunte il 30 luglio 2021, si è espresso nel senso di risolvere il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario.

Il suddetto conflitto negativo, ritualmente proposto dal TAR della Calabria alla prima udienza di trattazione nel merito -cfr. Cass. S.U. 15 maggio 2017 n.11988- va risolto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario.

Ed invero, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata -Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822-.

A tali conclusioni queste Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/ 2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art.SO d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.

In base a tali premesse, queste S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.

Orbene, la doglianza proposta dal contribuente nel giudizio attivato dal C.N. concerne indiscutibilmente la legittimità e validità della cartella di pagamento – le quali tutte sono riconducibili all’esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell’art.2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 -cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642- come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario -IVA e IRPEF­ maturate anteriormente all’emissione della cartella.

Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario.

Non vi è luogo a statuire sulle spese, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti.

[N.B.:il testo potrebbe contenere degli errori dovuti al procedimento di scansione]