Sinistri stradali FGVS: il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per indentificare il veicolo

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 (ratione temporis applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 9873 del 2021).
Ha quindi errato la Corte d’Appello dove, pur avendo riconosciuto che la proposizione della querela non è condizione di procedibilità, ha poi affermato che il mancato assolvimento da parte del danneggiato della prova della diligenza minima tenuta al fine di consentire l’individuazione del responsabile rende ultronea l’indagine sull’effettiva dinamica del sinistro.

Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza n. 21983 del12/07/2022