La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 51 del 03.01.2023 ha ribadito che il rimedio per far valere l’omessa notifica del decreto ingiuntivo e, quindi, l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, è l’opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso.
L’avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ., concreta un fatto costitutivo dell’efficacia dello stesso, pertanto, ove l’ingiunto contesti di averla mai ricevuta, l’onere della prova della notifica incombe sul creditore opposto.
Ciò, tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all’attore l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso (cfr. Cass. 16/03/1977, n. 1045; Cass. 18/05/2020, n. 9050).
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza del 3 gennaio 2023 n. 51
Ai principi enunciati nei richiamati precedenti il collegio intende dare continuità, con la specificazione che tale produzione non è solo sufficiente, ma anche necessaria: è, infatti, evidente che il creditore opposto non può sottrarsi al predetto onere adducendo – come nella specie (p. 2 del controricorso) – di aver perduto l’originale del titolo esecutivo; il creditore, infatti, non può riversare sul debitore gli effetti negativi (nella specie, in ordine all’inversione dell’onere della prova) della concretizzazione di un rischio causalmente riconducibile dalla propria negligenza.
2.2. Ribadito il principio secondo il quale grava sul creditore opposto l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l’inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, deve, poi, escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell’onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso.
Va, infatti, condiviso il rilievo della ricorrente secondo cui, dinanzi ad una notificazione che si asserisce essere avvenuta ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., la circostanza che il decreto ingiuntivo che ne sarebbe stato oggetto sia munito della formula di esecutorietà non fornisce alcuna, invece indispensabile, informazione circa il luogo, il tempo e le modalità della sua consegna al debitore ingiunto, a tutela del diritto di difesa di questi.
Ciò, tanto più se si consideri che la declaratoria di esecutività non implica la necessità della verifica della regolare notificazione del provvedimento monitorio, atteso che essa segue, oltre che alla mancata costituzione dell’opponente, anche alla mancata opposizione. In questa ipotesi, può non esservi la certezza che l’intimato abbia avuto conoscenza del decreto, tanto che, se risulta o appare probabile che tale conoscenza manchi, il giudice deve ordinare il rinnovo della notificazione (arg. ex art. 647, primo comma, cod. proc. civ.).
Dal fatto noto della dichiarazione di esecutività non può risalirsi, dunque, logicamente, al fatto ignoto della notificazione del decreto su cui essa è apposta, per modo che tale declaratoria non appare idonea a surrogare, sul piano presuntivo, la necessaria produzione della relazione di notificazione. Il provvedimento previsto dall’art. 647 cod. proc. civ., che è meramente dichiarativo e dà conto di una verifica o delibazione operata dal giudice al momento della sua pronuncia, comunque non può supplire alla totale carenza dei documenti sia pure evidentemente sottoposti a quel giudice, visto che questi non dà conto del contenuto dei medesimi e che invece tanto è indispensabile a tutela del diritto di difesa della parte nei cui confronti quelli sono stati prodotti: diritto che può essere esercitato solo sui documenti in quanto tali ed offerti al destinatario in ogni loro articolazione, ma non anche dinanzi ad una generica indicazione del controllo da parte del giudice che quel provvedimento ha pronunciato, ove si sia in difetto di disponibilità dei documenti stessi.