E’ illegittimo l’avviso di liquidazione che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza comunicarla in allegato e senza esplicitare i contenuti della pronuncia stessa (in particolare, la base imponibile e le relative aliquote applicate). Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. Tributaria, con Ordinanza n. 4736 del 23/02/2021
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, deducendo il ricorrente che, – essendosi risolto l’avviso di liquidazione impugnato nell’indicazione degli estremi della sentenza pronunciata nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, – il denunciato difetto di motivazione doveva correlarsi, – così come ritenuto dal giudice di primo grado, – all’omessa esplicitazione delle ragioni della pretesa impositiva e dei relativi criteri, avuto riguardo, nello specifico, ai contenuti della pronuncia stessa (nemmeno prodotta in allegato all’avviso) e, con questa, alla base imponibile incisa, oltrechè alle relative aliquote applicate; difetto di motivazione, questo, che nemmeno avrebbe potuto ritenersi suscettibile di integrazione in ragione della (tardiva) produzione della sentenza registrata e delle difese da controparte sul punto svolte
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2. – il secondo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, – è fondato e va accolto;
3. – con riferimento alla liquidazione dell’imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, commi 3 e 5), la Corte ha ritenuto che “l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (così Cass., 10 agosto 2010, n. 18532 cui adde Cass., 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 13 agosto 2014, n. 17911; Cass., 17 aprile 2013, n. 9299);
– in termini più generali, la Corte ha rilevato l’imprescindibilità dell’indicazione, negli avvisi di accertamento, della base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381);
– nè, come sempre rilevato dalla Corte, possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall’Ufficio (in corso di causa) in quanto il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell’atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629);
3.1 – nella fattispecie, per come risulta dalla stessa gravata sentenza, l’avviso di liquidazione recava “l’indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale” e, in difetto di allegazione della stessa sentenza in registrazione, nemmeno ne esplicitava il contenuto decisorio nè recava una qualche indicazione in ordine alla base imponibile incisa ed alle aliquote applicate; l’atto impugnato, così, difettando (anche) dell’indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell’imposta di registro;
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente;
Cassazione civile, sez. trib., ordinanza n. del 23/02/2021