La regola di condotta individuata dal giudice di merito non è censurabile in cassazione
Art. 2043 Cod. Civ. – Art. 1227 Cod. Civ.
Cassazione Civile, III Sezione, ordinanza n. 24491 del 10.08.2023
La decisione impugnata ha ravvisato concorso di colpa della danneggiata nel fatto che costei aveva percorso la rampa quasi al buio, senza provvedere ad illuminare il passaggio con qualche mezzo, come una torcia o altro. E comunque conoscendo la scarsa visibilità del luogo, per averlo percorso di sovente.
Secondo la ricorrente questa ratio fa cattivo uso del criterio con cui si accerta il ruolo causale del danneggiato: infatti i giudici utilizzano una massima di esperienza (se il luogo è buio ci si porta una torcia) che non è riferibile al caso in questione, in quanto non è di esperienza comune camminare con una torcia di giorno. Ed inoltre, è contraddittorio sostenere che la conoscenza del luogo, ossia il fatto che il percorso fosse stato fatto diverse volte, doveva indurre a prudenza, dal momento che averlo fatto con successo (senza danni) per svariate volte è indice, invece, del contrario.
Cassazione Civile, III Sezione, ordinanza n. 24491 del 10.08.2023
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
L’accertamento sul ruolo causale della condotta del danneggiato è un accertamento in fatto, che è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
I giudici di merito hanno accertato che la zona in cui la ricorrente è caduta era in ombra e che quindi non vi era sufficiente visibilità (circostanza non contestata né qui contestabile). Ciò posto, la ratio della decisione, al di là del riferimento alla necessità di una torcia, che vuol dire più precisamente necessità di illuminare il passaggio con qualsiasi cosa, è nella imprudenza di percorrerla comunque: la violazione della regola cautelare è nel fatto di percorrere comunque (senza una qualche illuminazione) una strada buia “accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli che, anche per la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano dirsi neanche imprevedibili”.
E’ vero che l’individuazione della regola cautelare da parte del giudice di merito non è accertamento di un fatto, ma, per l’appunto, di una regola di condotta, ma, pur vera essendo questa osservazione, non può comunque ritenersi violata la regola dell’articolo 1227 c.c., in quanto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che chi percorre una strada buia si assume il rischio di ostacoli o pericoli non visibili.