La Corte di Cassazione ha fissato un importante principio in materia di riscossione tributaria, stabilendo che, dopo l’invio della cartella, la mancata impugnazione della intimazione di pagamento non preclude la possibilità impugnare l’atto successivo (che può anche essere una seconda intimazione) per far valere la prescrizione.
Nel caso di specie, dopo la notifica cartella, quando già erano decorsi i termini di prescrizione, era stata notificata un’intimazione. Essa non era stata impugnata.
Il contribuente aveva, però, impugnato una seconda intimazione relativa allo stesso credito, per far valere la prescrizione maturata tra la data di notifica della cartella e quella di notifica della prima intimazione.
La Commissione Tributaria Regionale aveva sostenuto che la prescrizione eventualmente maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento può essere accertata solo con l’impugnazione dell’avviso di intimazione immediatamente successivo.
Invece, la S.C. ha ritenuto che”L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”. Quindi, il contribuente “non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata“.
Il testo integrale dell’Ordinanza del 17/06/2024 n. 16743 della Corte di Cassazione in pdf
Aggiornamento: Cassazione civile, sez. tributaria, 11 marzo 2025, n. 6436
Contraddicendo il precedente sopra riportato, con la sentenza dell’11 marzo 2025, n. 6436, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’intimazione di pagamento (ovvero l’avviso di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973) corrisponde al precedente “avviso di mora” di cui all’art. 46 del D.P.R. 602/73 nella versione precedente. Quindi, in ambito tributario, se l’avviso di intimazione non è tempestivamente impugnato, il credito si cristallizza e i fatti estintivi precedenti alla notifica della stessa (come la prescrizione) non possono essere più fatti valere.
In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
3.3.4. Con riferimento all’intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell’impugnazione dell’atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell’art. 19 D.Lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell’intimazione di pagamento, hanno ribadito “sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente… è certamente atto che precede l’esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell’ininfluente differenza di denominazione, all’avviso previsto dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l’ipotesi che l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992“ (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell’atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, se l’intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l’avviso di intimazione, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Aggiornamento 2: Cassazione Civile, sezione Tributaria, sentenza del 21.07.2025 n. 20476
La Corte di Cassazione conferma l’orientamento espresso con la sentenza di marzo. In materia tributaria, l’intimazione di pagamento equivale all’avviso di mora e deve intendersi inserita tra gli atti elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Nel caso non sia impugnata nei termini di legge, la pretesa impositiva si cristallizza e il contribuente non può più far valere la prescrizione eventualmente maturata fino al giorno della notifica dell’intimazione medesima.
Per un quadro generale delle verifiche da compiere sull’atto, dei termini e del giudice competente, consulta la pagina sull’impugnazione dell’intimazione di pagamento.
