In caso di ripetizione di indebito di somme versate in esecuzione di un contratto, sono dovuti gli interessi legali secondo le regole ordinarie previste dal codice civile. Con Ordinanza n. 29757 del 11/11/2025, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi:
- Ai sensi dell’art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.
- L’art. 1284 c.c., comma 4, stabilisce che, in mancanza di diversa determinazione delle parti, dal momento della proposizione della domanda giudiziale gli interessi sono dovuti nella misura legale maggiorata.
- Tale disciplina si applica anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale o da ripetizione di indebito (conferma di Cass. n. 61/2023).
La buona fede dell’accipiens (chi ha ricevuto il pagamento) non incide sul tasso degli interessi, ma solo sulla loro decorrenza. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto irrilevante che il fornitore avesse “riversato” all’Amministrazione finanziaria le somme contestate, confermando l’autonomia del rapporto civilistico tra fornitore e consumatore rispetto al rapporto tributario. §L’operatore professionale qualificato non può invocare la propria buona fede per sottrarsi al pagamento degli interessi, soprattutto quando aveva a disposizione strumenti giurisdizionali per tutelarsi nei confronti dell’Erario.
La sentenza richiama un precedente con il quale la stessa Corte ha stabilito che:”il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, essendo applicabile anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. Ciò in quanto la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) vale (non già a determinarne il campo di applicazione, ma) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione” (Cass. n. 61/2023).
