Nuove regole per la pesca sportiva in mare

La pesca sportiva dalla barca è soggetta a una stratificazione normativa complessa che nel 2026 ha subito un’importante evoluzione con l’introduzione dell’app digitale di rendicontazione delle catture denominata RecFishing, adottato in recepimento del Regolamento UE n. 2842/2023.

Si cercherà illustrare, in modo aggiornato, il quadro giuridico vigente per chi intende praticare la pesca sportiva o ricreativa dalla barca in acque marine italiane, con particolare attenzione agli obblighi documentali, ai limiti di cattura, alle specie soggette a regime speciale, alla disciplina del palangaro e al sistema sanzionatorio.

1. La Definizione Legale di “Pesca Non Professionale”

L’art. 6 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 – il testo normativo di riferimento in materia di pesca e acquacoltura – definisce la pesca non professionale come l’attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

La distinzione rispetto alla pesca professionale non è meramente terminologica: ha rilevanti conseguenze sul piano degli obblighi amministrativi, delle autorizzazioni richieste e del regime sanzionatorio applicabile.

La pesca non professionale si caratterizza per il divieto di vendita e commercio dei prodotti della pesca (art. 6 D.P.R. n. 1639/1968).

2. Il Quadro Normativo di Riferimento

La disciplina della pesca sportiva dalla barca è retta da un sistema di fonti articolato su tre livelli:

Livello europeo:

  • Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo), in particolare l’art. 17 sulla pesca sportiva, che vieta “l’uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate, nonché “l’uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie”;
  • Regolamento (UE) n. 2842/2023, che ha modificato il Reg. CE n. 1224/2009 e introdotto, all’art. 55, i nuovi obblighi di rendicontazione elettronica delle catture ricreative;
  • Regolamento (UE) della Commissione n. 2025/2196, recante le modalità applicative del Reg. 2842/2023.

Livello nazionale:

  • D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in particolare le sanzioni);
  • D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento di esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963): rimasto in vigore ai sensi dell’art. 25, co. 2, D.Lgs. 4/2012, costituisce la fonte tecnica primaria per gli attrezzi consentiti e i limiti di cattura.

Decreti attuativi:

  • D.M. 6 dicembre 2010 (comunicazione di pesca sportiva e ricreativa — “tesserino MASAF”);
  • D.M. n. 45439 del 30 gennaio 2024 e D.M. n. 420181 del 6 settembre 2024 (misure tecniche per la pesca con il palangaro);
  • Decreto Direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026 (adozione del sistema RecFishing — Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, MASAF).

3. La Comunicazione Obbligatoria e il “Tesserino MASAF”

3.1 L’Obbligo di Comunicazione

Chiunque intenda praticare la pesca sportiva o ricreativa in mare dalla barca è obbligato a effettuare la comunicazione annuale al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010.

Per l’accesso al sito è necessario dotarsi dello SPID.

La comunicazione – comunemente denominata “tesserino di pesca sportiva e ricreativa” – non comporta alcun costo per il pescatore, ma è condizione necessaria per l’esercizio legittimo dell’attività.

3.2 Come Effettuare la Comunicazione

La registrazione avviene tramite l’area riservata del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) del MASAF:

Il tesserino ha validità annuale e deve essere rinnovato ogni anno. Va esibito in caso di controllo, anche in formato digitale.

Le comunicazioni con scadenza anteriore al 1° maggio 2026 beneficiano di una proroga al 19 maggio 2026. I titolari di tesserini già emessi con scadenza prorogata devono provvedere al rinnovo per il corrente anno.

Aggiornamento del 22.05.2026: nel momento in cui si scrive, per poter ottenere il rinnovo è necessario inserire il codice personale fornito dal portale “Recreational Fishing” della Commissione europea a cui si accede tramite l’app RecFishing subito dopo l’installazione.

4. Gli Attrezzi Consentiti dalla Barca

L’art. 138 del D.P.R. n. 1639/1968 individua gli attrezzi — sia individuali che non individuali — consentiti nell’esercizio della pesca sportiva. Per la pesca dalla barca sono ammessi:

  • Lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
  • Nattelli per la pesca in superficie;
  • Lenze fisse: canne con non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine con non più di sei ami, lenze per cefalopodi;
  • Fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi (solo in apnea per la pesca subacquea);
  • Palangaro (soggetto a specifica autorizzazione — si veda la sezione dedicata).

4.1 Divieti Generali

L’art. 139 del D.P.R. n. 1639/1968 stabilisce che è vietato esercitare la pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.

È altresì vietato l’uso di:

  • fonti luminose (salvo la torcia per la pesca subacquea e la lampada nella pesca con fiocina);
  • apparecchi elettrici o sistemi automatici di recupero degli attrezzi;
  • apparecchi ausiliari di respirazione nella pesca subacquea sportiva (consentiti solo per finalità diverse dalla pesca);
  • unità da pesca diverse da quelle da diporto come definite dalla normativa vigente.

5. I Limiti di Cattura

5.1 Il Limite Generale di 5 Kg

L’art. 142 del D.P.R. n. 1639/1968 stabilisce il principio cardine in materia di catture: il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi, salvo il caso in cui un singolo pesce superi tale peso (in tal caso è ammessa la cattura di quel singolo esemplare).

Il D.Lgs. n. 4/2012 (art. 11, comma 11) articola una scala sanzionatoria progressiva per i quantitativi eccedenti i 5 kg:

Quantitativo eccedenteSanzione amministrativa
Oltre 5 kg fino a 10 kgda € 500 a € 3.000
Oltre 10 kg fino a 50 kgda € 2.000 a € 12.000
Oltre 50 kgda € 12.000 a € 50.000

Le sanzioni sono aumentate di un terzo qualora le violazioni abbiano a oggetto tonno rosso (Thunnus thynnus) o pesce spada (Xiphias gladius).

5.2 Limite Speciale per la Cernia

Indipendentemente dal limite dei 5 kg, non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia, a qualunque specie appartenga.

6. Specie Soggette a Regime Speciale: Tonno Rosso e Pesce Spada

6.1 Il Nulla Osta per la Pesca del Tonno Rosso

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso (Thunnus thynnus) dalla barca è soggetta al previo rilascio di un nulla osta da parte dell’Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell’unità da diporto.

Caratteristiche del nulla osta:

  • Validità su tutto il territorio nazionale;
  • Durata triennale, rinnovabile alla scadenza;
  • Rilasciato per l’unità da diporto (non per il singolo pescatore);
  • Non ottenibile per imbarcazioni straniere;
  • Presuppone il preventivo possesso del tesserino MASAF;
  • Consente la pesca a tutti i soggetti presenti a bordo, a prescindere dalla presenza del richiedente.

Obblighi post-cattura: prima del rientro in porto, il pescatore deve comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare) la cattura di tonno rosso all’Autorità Marittima del porto di sbarco o alla più vicina. Entro 24 ore dallo sbarco, va consegnata o trasmessa all’Autorità Marittima una copia della dichiarazione di cattura sull’apposita modulistica.

6.2 Il Nulla Osta per la Pesca del Pesce Spada

In perfetta analogia con il tonno rosso, anche la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada (Xiphias gladius) richiede il rilascio di uno specifico nulla osta da parte dell’Autorità Marittima competente. Valgono le stesse condizioni di validità, durata e obblighi post-cattura sopra descritti per il tonno rosso.

7. La Pesca con il Palangaro: Autorizzazione e Misure Tecniche

7.1 Il Quadro Normativo

La pesca sportiva e ricreativa con il palangaro è regolata dal D.M. n. 45439 del 30 gennaio 2024, come modificato dal D.M. n. 420181 del 6 settembre 2024 e dal relativo D.D. attuativo n. 583495 del 5 novembre 2024.

Prima dell’entrata in vigore di questi decreti, il DPR n. 1639/1968 consentiva un massimo di 200 ami per imbarcazione. Il nuovo regime ha operato una drastica riduzione dei limiti, nell’ottica di prevenire l’uso del palangaro come strumento di pesca illegale mascherata da attività ricreativa.

7.2 L’Obbligo di Autorizzazione Annuale

Dal 5 novembre 2024, chiunque intenda praticare la pesca sportiva o ricreativa con il palangaro deve essere in possesso di una specifica autorizzazione, rilasciata dall’Autorità Marittima competente — indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente.

Il richiedente deve essere in possesso del tesserino MASAF (aver effettuato la comunicazione ex D.M. 6 dicembre 2010).

Procedura di rilascio:

  • Presentazione della domanda in duplice copia, una con marca da bollo da € 16,00 e una senza;
  • Necessità di apposita marca da bollo da € 16,00 anche sull’autorizzazione rilasciata (totale: due marche da bollo da € 16,00 ciascuna);
  • Rilascio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda correttamente compilata;
  • Validità annuale (anno solare), subordinata all’effettiva validità della comunicazione al MASAF.

I pescatori autorizzati devono apporre sull’attrezzo una marcatura recante il numero di autorizzazione.

L’autorizzazione può essere negata o revocata qualora siano accertate violazioni amministrative alla disciplina della pesca con il palangaro.

7.3 Le Misure Tecniche: Limiti agli Ami e Divieti

La normativa stabilisce le seguenti misure tecniche:

  1. Il numero complessivo di ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
  2. È vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici;
  3. È vietata la detenzione contemporanea a bordo di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici;
  4. È vietato l’uso del palangaro per la pesca di specie bersaglio altamente migratorie, quali tonno rosso e pesce spada;
  5. I soggetti a bordo dell’unità da diporto devono essere regolarmente autorizzati a svolgere la pesca sportiva/ricreativa con il sistema palangaro.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa.

8. La Novità 2026: Il Sistema RecFishing e il Regolamento UE 2842/2023

8.1 Il Contesto Europeo

L’art. 55 del Regolamento UE n. 2842/2023 ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri costieri di raccogliere dati sulle catture effettuate da persone fisiche che praticano la pesca ricreativa di specie, stock o gruppi di stock per i quali l’UE fissa possibilità di pesca e che sono oggetto di un piano pluriennale o soggetti all’obbligo di sbarco.

A tale scopo, la Commissione europea ha sviluppato l’applicazione RecFishing, che permette la rendicontazione digitale di catture e rilasci nell’ambito della pesca ricreativa.

8.2 Il Decreto Direttoriale MASAF n. 0194803 del 27 Aprile 2026

Con il decreto in esame, la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ha adottato in Italia il sistema RecFishing, stabilendo che le persone fisiche di età maggiore ai 16 anni che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l’impiego di unità da diporto devono:

  1. Registrarsi tramite l’applicazione RecFishing (disponibile su Google Play Store e Apple Store);
  2. Accedere tramite il portale EU Login, accessibile direttamente dall’app;
  3. Al termine della registrazione, ottenere un codice RecFishing (visibile nella sezione “Profilo” dell’app);
  4. Inserire tale codice in fase di rilascio o rinnovo del tesserino MASAF nell’area riservata del portale SIAN.

Specie soggette all’obbligo di dichiarazione digitale (elenco del comma 3 del decreto):

  • Thunnus thynnus — Tonno rosso (soggetto anche a nulla osta specifico);
  • Xiphias gladius — Pesce spada (soggetto anche a nulla osta specifico);
  • Coryphaena hippurus — Lampuga;
  • Thunnus alalunga — Alalunga.

Modalità operative (nota circolare MASAF prot. n. 0199994 del 27 aprile 2026):

  • La rendicontazione è ricondotta alla singola persona (non all’imbarcazione);
  • L’apertura della “Sessione di pesca” deve essere contestuale all’inizio della battuta*;
  • La dichiarazione delle catture delle specie soggette a obbligo deve avvenire prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la cattura;
  • Le associazioni possono registrare i propri associati nel rispetto delle procedure previste.
*Aggiornamento del 22/05/2026: in rete gira la notizia che per quest’anno non sarà necessario effettuare l’apertura della sessione di pesca dall’applicazione RecFishing alla partenza dall’ormeggio ma sarà obbligatorio avviare l’app solo in caso di cattura di pesci appartenenti alle quattro specie sopra indicate. Tuttavia, al momento, non ci sono provvedimenti normativi sul punto.. Seguiranno eventuali aggiornamenti

Un punto di assoluta chiarezza pratica è che RecFishing non sostituisce il tesserino MASAF. I due sistemi coesistono. Il tesserino MASAF rimane il presupposto per l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa; RecFishing aggiunge un ulteriore livello di monitoraggio per le specifiche specie elencate. Il pescatore che esce in barca nel 2026 deve quindi essere in regola con entrambi gli adempimenti.

Recfishing per Android

Recfishing per iPhone

9. La Pesca Subacquea Sportiva

L’art. 128-bis del D.P.R. n. 1639/1968 disciplina specificamente la pesca subacquea sportiva, stabilendo che:

  • Si esercita soltanto in apnea, senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione (consentiti solo per finalità diverse dalla pesca);
  • È vietato al pescatore subacqueo sportivo raccogliere coralli o molluschi;
  • È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione (con bombola di capacità non superiore a 10 litri per ciascun mezzo), fermi restando i divieti d’uso durante la pesca;
  • La pesca con il fucile subacqueo è consentita solo ai maggiori di 16 anni (art. 6, co. 5, D.Lgs. 4/2012).

10. Gare e Manifestazioni Sportive

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva sono subordinate all’approvazione del Capo del compartimento marittimo, il quale emana apposita ordinanza con il programma e la disciplina della manifestazione.

Le limitazioni di cattura previste dall’art. 142 del D.P.R. n. 1639/1968 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive ufficialmente approvate.

11. Il Sistema Sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio applicabile alla pesca sportiva e ricreativa è disciplinato principalmente dagli artt. 7–13 del D.Lgs. n. 4/2012, in combinato con la L. 24 novembre 1981, n. 689 (procedimento per le sanzioni amministrative), e per le violazioni nelle AMP dalla Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette).

11.1 Distinzione tra Contravvenzioni (reati) e Illeciti Amministrativi

Il D.Lgs. n. 4/2012 distingue nettamente tra contravvenzioni (art. 7–9: violazioni penalmente rilevanti, punite con arresto o ammenda) e illeciti amministrativi (art. 10–12: violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa). Il pescatore sportivo è soggetto prevalentemente al regime degli illeciti amministrativi.

11.2 Sanzioni Penali (Contravvenzioni — artt. 7–9 D.Lgs. 4/2012)

Le contravvenzioni più gravi, rilevanti anche per il pescatore sportivo, sono:

Violazione (art. 7, co. 1, D.Lgs. 4/2012)Pena alternativaSanzione pecuniaria
Pesca, detenzione, trasporto o commercio di specie di cui sia vietata la cattura (lett. a)Arresto 2 mesi – 2 anni€ 2.000 – € 12.000
Danneggiamento risorse con esplosivi, elettricità o sostanze tossiche (lett. b)Arresto 2 mesi – 2 anni€ 2.000 – € 12.000
Raccolta di pesci intorpiditi o uccisi con i mezzi di cui sopra (lett. c)Arresto 2 mesi – 2 anni€ 2.000 – € 12.000
Pesca in acque di altri Stati senza autorizzazione (lett. d)Arresto 2 mesi – 2 anni€ 2.000 – € 12.000

Nota: le pene sono applicate in via alternativa (arresto o ammenda), a discrezione del giudice, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

11.3 Sanzioni Amministrative Principali (art. 11 D.Lgs. 4/2012)

A) Violazioni generali alle norme sulla pesca sportiva (art. 11, co. 10)

Sanzione: da € 1.000 a € 3.000 per chi viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.

Maggiorazione: +1/3 se la violazione concerne tonno rosso (Thunnus thynnus) o pesce spada (Xiphias gladius).

B) Superamento del limite di 5 kg di cattura giornaliera (art. 11, co. 11)

Quantitativo catturato in eccessoSanzione minimaSanzione massima
Oltre 5 kg e fino a 10 kg€ 500€ 3.000
Oltre 10 kg e fino a 50 kg€ 2.000€ 12.000
Oltre 50 kg€ 12.000€ 50.000

Maggiorazione: +1/3 se le violazioni riguardano tonno rosso o pesce spada (art. 11, co. 12).

C) Specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento (art. 11, co. 5)

Quantitativo sotto-tagliaSanzione minimaSanzione massima
Fino a 5 kg€ 100€ 600
Oltre 5 kg e fino a 25 kg€ 250€ 1.500
Oltre 25 kg e fino a 100 kg€ 2.000€ 12.000
Oltre 100 kg e fino a 200 kg€ 5.000€ 30.000
Oltre 200 kg€ 12.500€ 75.000

I pesi si calcolano applicando una riduzione del 10% a favore del trasgressore (art. 11, co. 6). Maggiorazione +1/3 per tonno rosso e pesce spada (art. 11, co. 5-bis).

D) Altre sanzioni rilevanti per il pescatore sportivo

FattispecieSanzione
Vendita/commercio del prodotto della pesca sportiva (art. 11, co. 9)€ 4.000 – € 12.000
Mancanza di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi (art. 11, co. 8)€ 2.000 – € 6.000
Violazione obbligo RecFishing (D.D. 0194803/2026, co. 5, richiama art. 11, co. 10, lett. a)€ 1.000 – € 3.000
Cessione del fucile subacqueo a minore di 16 anni (art. 11, co. 10, lett. b)€ 1.000 – € 3.000
Esercizi commerciali che acquistano pescato sportivo irregolare (art. 11, co. 13)Sospensione esercizio 5–10 giorni lavorativi

11.4 Sanzioni Amministrative Accessorie (art. 12 D.Lgs. 4/2012)

Le sanzioni pecuniarie principali si accompagnano alle seguenti sanzioni accessorie, irrogabili in presenza delle condizioni previste dalla legge:

  • Confisca del pescato (sempre disposta per specie sotto la taglia minima);
  • Confisca degli attrezzi, strumenti e apparecchi usati o detenuti in contrasto con la normativa;
  • Obbligo di rimettere in pristino le zone in cui siano stati collocati attrezzi fissi o mobili non autorizzati.

11.5 Il Procedimento Sanzionatorio: Fasi e Tutela del Trasgressore

Le sanzioni amministrative principali ed accessorie si applicano secondo le modalità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, come dispone l’art. 13 del D.Lgs. n. 4/2012.

Fasi del procedimento:

  1. Accertamento e redazione del verbale da parte degli organi di controllo (Guardia Costiera, GdF, Carabinieri, ecc.);
  2. Notifica del verbale al trasgressore;
  3. Possibilità di pagamento in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo, o se più favorevole al doppio del minimo) entro 60 giorni dalla notifica;
  4. In caso di mancato pagamento: irrogazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte dell’autorità competente;
  5. Opposizione all’ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di Pace nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica (artt. 22 ss. L. 689/1981).
TERMINE PERENTORIO: Il ricorso in opposizione al Giudice di Pace deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Il mancato rispetto di tale termine determina la definitività del provvedimento sanzionatorio e preclude qualsiasi tutela giurisdizionale.

11.6 Organi di Vigilanza e Controllo (art. 22 D.Lgs. 4/2012)

Il controllo sulla pesca sportiva è esercitato sotto la direzione delle Capitanerie di Porto da:

  • Personale dell’Autorità Marittima (civile e militare);
  • Guardia di Finanza;
  • Carabinieri;
  • Agenti di Pubblica Sicurezza;
  • Agenti Giurati nominati da Regioni, Province e Comuni.

12. Riepilogo degli Adempimenti del Pescatore Sportivo dalla Barca (2026)

AdempimentoBase NormativaQuando / Note
Comunicazione MASAF (tesserino)D.M. 6 dicembre 2010Ogni anno — obbligatorio per tutti
Registrazione RecFishing + codice SIAND.D. MASAF n. 0194803/2026Obbligatorio se >16 anni e per pesca da barca o subacquea
Nulla osta tonno rossoNormativa specificaPrima di pescare tonno rosso — durata 3 anni
Nulla osta pesce spadaNormativa specificaPrima di pescare pesce spada — durata 3 anni
Autorizzazione palangaroD.M. 45439/2024 e mod.Annuale, se si usa il palangaro — max 100 ami
Registrazione catture specie RecFishingD.D. MASAF n. 0194803/2026Prima del rientro in porto, entro 23:59 del giorno
Dichiarazione cattura tonno/spadaNormativa specificaPrima del rientro + entro 24h dallo sbarco

13. Considerazioni Legali: Quando Rivolgersi a un Avvocato

La normativa sulla pesca sportiva è un sistema giuridico strutturato, con sanzioni pecuniarie significative, possibilità di confisca degli attrezzi e del pescato, e — per le violazioni più gravi concernenti specie quali il tonno rosso — potenziali profili penali.

Un avvocato può essere determinante in caso di:

  • Contestazione di un verbale elevato in sede di controllo in mare o al momento dello sbarco;
  • Opposizione a un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità competente;
  • Impugnazione di un provvedimento di confisca di attrezzature o prodotto;
  • Procedimento penale per violazioni qualificate come reato (ad esempio, pesca di specie vietate in qualunque stadio di crescita ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 4/2012, punita con arresto fino a due anni).

Il termine per proporre opposizione davanti al Giudice di Pace è di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione (art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689). Il rispetto di questo termine perentorio è essenziale per non perdere il diritto di difesa.

Per una valutazione specifica della propria situazione, contestazioni di sanzioni, opposizioni ad ordinanze-ingiunzione, ricorsi al Giudice di Pace nei termini previsti, contattare lo Studio.

Cercheremo di scrivere un post specifico per l’area marina protetta “Regno di Nettuno” e, quindi, per la pesca sportiva ad Ischia e Procida

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