In ambito di circolazione stradale, la recente pronuncia dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ischia (sentenza n. 2552/2023) offre un importante chiarimento sul riparto dell’onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative e al valore delle dichiarazione rese nell’immediatezza del fatto.
Il Caso: Violazione dell’art. 188 del Codice della Strada
La questione trae origine dall’opposizione a un verbale di accertamento per la violazione dell’art. 188 comma 4 del Codice della Strada. La parte ricorrente contestava l’erroneità dei presupposti fattuali posti a fondamento della contravvenzione, asserendo di non aver occupato indebitamente gli spazi riservati a persone con disabilità.
Principi di Diritto e Decisione
Il Giudice di Pace di Ischia, accogliendo il ricorso, ha ribadito un principio cardine: la modifica delle regole di allegazione non comporta un’inversione dell’onere probatorio. Spetta alla Pubblica Amministrazione fornire la prova rigorosa dei fatti costitutivi dell’obbligazione sanzionatoria.
In particolare, la sentenza sottolinea che:
- Le dichiarazioni rese dall’opponente nell’immediatezza del fatto assumono valore dirimente in assenza di specifica contestazione o prova contraria da parte della P.A.
- Il giudizio di opposizione è rivolto all’accertamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale dell’atto.
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