Nei contratti online la semplice spunta non basta per approvare le clausole vessatorie. Cass. 20945/2026

Con l’ordinanza n. 20945/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che nei contratti B2B conclusi online la semplice spunta della casella non basta per approvare le clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. Occorre una specifica approvazione mediante firma elettronica, anche semplice come un codice OTP, per garantire una manifestazione di consenso consapevole e valida.

Onere della prova nella cessione dei crediti in blocco e sospensione dell’esecuzione immobiliare

Nel panorama del contenzioso bancario, la legittimazione ad agire dei soggetti che si affermano cessionari di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. continua a rappresentare un terreno di acceso scontro giudiziale. Una recente ordinanza del Tribunale di…

Buoni fruttiferi postali serie Q/P: in assenza di successivi provvedimenti della P.A. Poste deve pagare il rendimento stampato sul buono.

L’Arbitro Bancario Finanziario conferma il suo orientamento in ordine alla liquidazione degli interessi ai titolari di buoni fruttiferi postali della serie Q/P. E’ vero che i buoni possono essere automaticamente integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c.,…