Le associazioni ambientali hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale "iure proprio"

Da Altalex: Danno morale risarcibile anche alle associazioni ambientali.

Anche le associazioni ambientali sono legittimate alla costituzione di parte civile “iure proprio”, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all’ambiente, per il risarcimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale.

Cassazione penale , sez. III, sentenza 26.09.2011 n° 34761

Ritiene il Collegio al riguardo (consapevole delle non convergenti posizioni espresse da questa 3 Sezione nelle sentenze n. 14828/2010 e n. 41015/2010, contenente quest’ultima il riferimento ai solo “danni patrimoniali”) che il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all’attività concretamente svolta dall’associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.

La possibilità di risarcimento in favore dell’associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all’ambito patrimoniale di cui all’art. 2043 c.c., poichè l’art. 185 c.p., comma 2 – che costituisce l’ipotesi più importante “determinata dalla legge” per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. – dispone che ogni reato, che abbia cagionato un damo patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo.

– ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, ma è sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen.: Sez. 1, 18.3.1992, a 3220; Sez. 4, 15.6.1994, n. 7008; Sez. 6, 26.8.1994, n. 9266);

– la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall’art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall’art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l’estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall’imputato (vedi Cass. pen., Sez. 4, 26.1.1999, n. 1045);

– la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fiuto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nei giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez. 3, 11.1.2001, n. 329).

Applicando alla vicenda in esame gli anzidetti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi legittimo l’effettuato accertamento di fatti potenzialmente produttivi di conseguenze dannose, ben potendo tuttavia il giudice civile, in sede di liquidazione del quantum, pervenire eventualmente anche alla esclusione dell’esistenza stessa di un danno eziologicamente connesso con il fatto illecito.