Per impugnare l’intimazione di pagamento (o “avviso di intimazione”) è consigliabile contattare gli avvocati dello studio immediatamente e senza formalità, perché in molti casi i termini entro i quali proporre l’azione sono ristretti (da venti a sessanta giorni, a seconda dei motivi di opposizione).
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.Funzione ed efficacia dell’intimazione di pagamento
L’«avviso di intimazione» è un atto che l’agente della riscossione deve notificare al debitore quando l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane). In tal caso l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
La scadenza annuale non estingue il credito e non coincide con la prescrizione. Essa comporta che quell’intimazione non può più costituire il presupposto immediato per iniziare l’espropriazione: prima di procedere, l’Agente della riscossione deve notificare un nuovo avviso. Resta distinta la verifica della prescrizione dei singoli crediti, che va compiuta tenendo conto della loro natura, degli atti interruttivi validamente notificati e degli eventuali fatti sospensivi.
L’intimazione di pagamento può essere impugnata per far valere in giudizio fatti successivi alla notificazione della cartella o dell’atto presupposto, quali il pagamento, la prescrizione maturata successivamente, lo sgravio o l’efficacia di un provvedimento di sospensione. Può inoltre costituire il primo atto mediante il quale il destinatario acquisisce conoscenza di una pretesa in precedenza non ritualmente portata a sua conoscenza. In tale ipotesi la contestazione può investire anche gli atti presupposti e, nei limiti consentiti dal rito applicabile, il merito della pretesa.
La giurisdizione compete al giudice ordinario o alla Corte di Giustizia Tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento e al contenuto sostanziale della domanda.
Non esiste, dunque, un’unica «opposizione all’intimazione di pagamento». Un’intimazione può comprendere tributi, contributi previdenziali, sanzioni amministrative e crediti di diversa natura, soggetti a differenti giurisdizioni, riti e termini di impugnazione. Prima di proporre l’azione occorre ricostruire separatamente la sequenza procedimentale relativa a ogni partita e verificare le notificazioni delle cartelle, degli avvisi di accertamento esecutivi o degli avvisi di addebito richiamati.
Crediti non tributari: opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
Per i crediti non tributari la tutela appartiene al giudice ordinario, ma il rito e il giudice competente mutano secondo il credito e il vizio dedotto. I contributi previdenziali rientrano nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro; per le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del codice della strada, operano la disciplina speciale e i relativi criteri di competenza. Per gli altri crediti occorre verificare titolo, materia e valore.
La contestazione del diritto dell’ente creditore o dell’Agente della riscossione di procedere in executivis integra, nei casi consentiti, un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Vi rientrano, ad esempio, i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e la prescrizione maturata dopo la notificazione dell’atto presupposto. Questa forma di tutela non va confusa con l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c., che riguarda i vizi formali dell’atto e deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni.
La distinzione non dipende dalle espressioni utilizzate dal destinatario, ma dal contenuto sostanziale delle censure. La qualificazione della domanda incide sul termine, sul rito e sul regime delle impugnazioni. Sul punto possono essere consultati gli approfondimenti dedicati all’intimazione di pagamento e all’opposizione ex art. 615 c.p.c. e alla differenza tra opposizione ex art. 615 e opposizione ex art. 617 c.p.c..
Crediti tributari e ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Quando l’intimazione si riferisce a crediti tributari, la controversia appartiene, di regola, alla giurisdizione tributaria. Il ricorso deve essere proposto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, fatte salve le eventuali sospensioni previste dalla legge.
Il contribuente può far valere i vizi propri dell’intimazione e i fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la valida notificazione dell’atto presupposto. Se, invece, deduce che la cartella o altro atto precedente non gli è stato notificato, l’impugnazione dell’intimazione assume anche funzione recuperatoria della tutela non esercitata proprio a causa dell’omessa o invalida notificazione.
In questo caso occorre prestare particolare attenzione all’individuazione delle parti. L’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992 dispone che, quando viene impugnato un atto della riscossione deducendo la mancata notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti. L’omessa notificazione non va quindi trattata come un generico vizio dell’intimazione: incide sulla struttura della domanda e sull’integrità del contraddittorio.
La giurisdizione non si determina in base alla denominazione attribuita al ricorso, ma con riguardo alla natura del credito azionato e alla causa petendi. Per i crediti tributari, la contestazione del titolo o dei fatti estintivi verificatisi prima dell’inizio dell’esecuzione forzata appartiene al giudice tributario; iniziata l’esecuzione, il riparto va ricostruito anche alla luce dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 e della sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2018, n. 114.
Verifiche necessarie prima dell’impugnazione
Il solo esame della prima pagina dell’intimazione non consente normalmente di stabilire se l’atto sia impugnabile e quale domanda debba essere proposta. Occorre acquisire l’intimazione completa, il dettaglio dei carichi e delle cartelle o degli altri titoli richiamati, le date di notificazione, se regolarmente effettuate, gli eventuali provvedimenti di rateizzazione, sospensione o sgravio e le quietanze dei pagamenti eseguiti. È inoltre necessario individuare la data esatta in cui l’atto è stato ricevuto, perché il decorso del termine può precludere alcune censure o, addirittura, l’impugnazione.
La presentazione di un’istanza di accesso agli atti o di autotutela non sospende, di regola, il termine per proporre ricorso. Neppure l’avvio di interlocuzioni con l’ente o con l’Agente della riscossione consente di attendere senza verificare la scadenza processuale. Quando nell’intimazione sono riuniti carichi eterogenei, può rendersi necessario proporre azioni distinte davanti a giudici diversi.
Lo Studio sta curando una guida pratica sull’intimazione di pagamento, dedicata ai motivi di impugnazione, al riparto di giurisdizione, ai diversi riti e alla giurisprudenza rilevante. Questa pagina sarà aggiornata al momento della pubblicazione.

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