Impugnazione dell’intimazione di pagamento

Per impugnare l’ intimazione di pagamento (o “avviso di intimazione”) è consigliabile contattare gli avvocati dello studio immediatamente e senza formalità, perché i termini entro i quali proporre l’azione sono molto ristretti (da venti a sessanta giorni, a seconda dei motivi di opposizione).

Invia le foto dell’intimazione di pagamento (o della cartella di pagamento) tramite mail a Immagine-contatto o Whatsapp o chiamaci al numero 08118858741.

Prima di assumere l’incarico ti forniremo informazioni sul servizio professionale che possiamo prestare nei Tribunali di tutt’Italia. Questo primo colloquio informativo è sempre gratuito.

[Aggiornamento: si prega astenersi dal contattare lo studio in assenza della seria intenzione di affidare l’incarico professionale ed al solo scopo di richiedere un parere gratuito].

L'”avviso di intimazione” è un atto che il concessionario della riscossione deve notificare al debitore quando l’espropriazione forzata non é iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (o dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane). Infatti, in tal caso l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

L’intimazione di pagamento può essere impugnata per far valere in giudizio fatti successivi all’invio della cartella o dell’atto di accertamento (come la prescrizione, la pendenza di un rateizzo, il pagamento, ecc.). Nel caso si lamenti anche la omessa o invalida notifica dell’atto presupposto è ammesso eccepire il vizio del procedimento e contestare il rapporto creditizio.

La giurisdizione compete al giudice ordinario o alla commissione tributaria in base alla natura del credito oggetto della richiesta di pagamento.

Ricorso Tributario

La commissione tributaria provinciale è competente quando l’avviso ha ad oggetto tributi, siano essi crediti erariali (Irpef, Iva, Imposta di registrazione atti,…) siano essi crediti vantati da enti pubblici locali (bollo auto, tariffa rifiuti, imu,…). Il ricorso avverso l’avviso di intimazione va proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto.

Competenza del Giudice Ordinario

Davanti al giudice ordinario l’opposizione all’intimazione si propone con atto di citazione. Per le contravvenzioni al codice della strada è competente il Giudice di Pace. Per i ruoli emessi dall’Inps e dall’Inail è competente il Tribunale. In altri casi è competente l’uno o l’altro ufficio in base al valore della causa.

Le opposizioni concernenti la regolarità formale dell’intimazione si propongono con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della stessa. Per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è opportuno proporre l’opposizione entro gli stessi termini previsti per l’impugnazione della cartella o dell’avviso di addebito (30 giorni per le sanzioni amministrative, 40 giorni per i crediti previdenziali). Infatti, solo in tal modo si potrà far valere eventuali vizi di notifica ed ottenere la cognizione piena sul merito della pretesa creditoria (quindi, si potrà far valere fatti estintivi maturati prima della notifica della cartella, come la prescrizione e la decadenza).