Comportamento processuale ed extraprocessuale della parte ed abuso del processo

Tribunale Varese, sez. I civile, decreto 23.02.2012

…art. 96 c. 3 c.p.c. … uno strumento sanzionatorio volto a colpire condotte che, indipendentemente dai torti e dalle ragioni delle parti rispetto all’oggetto del giudizio, si pongano come gravemente pregiudizievoli dell’interesse individuale ad un corretto comportamento processuale della controparte e dell’interesse collettivo ad una giustizia efficiente (cfr. in questo senso anche Cass. sent. 17902/2010);

ritenuto, nel caso di specie, che il comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente … costituisca un grave abuso del processo, inteso come esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa (cfr. Cons. di Stato sez. IV, sent. 1209/2012);

ritenuto infatti che tali comportamenti, lungi dal costituire normale esplicazione del diritto di difesa, configurino invero una violazione della lealtà processuale, foriera di gravi danni non solo per la controparte che subisce ingiuste iniziative giudiziarie, dopo aver confidato nella bonaria composizione della vicenda, ma per lo stesso sistema giustizia, rallentato dal proliferare di azioni, dopo aver profuso tempo ed impegno per promuovere la sottoscrizione di accordi, che una della parti ha deliberatamente violato immediatamente dopo aver aderito agli stessi;

ritenuti pertanto sussistenti tutti i presupposti per una condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c.;

ritenuto, in punto di quantificazione della stessa, di dover prendere quale base la somma di euro 1.500,00, che rappresenta il costo medio gravante sulle parti per un anno di processo secondo i parametri comunitari;

ritenuto di dover raddoppiare il predetto parametro in ragione del pregiudizio sofferto dalla figlia R, sottoposta a CTU al fine di esattamente quantificare la somma dovuta dalla ricorrente a titolo di conguaglio al resistente per la cessione degli immobili di cui all’accordo;

ritenuto infine di dover valorizzare, nella determinazione del quantum, anche il pregiudizio patito dalla ricorrente, conseguente alla lesione della sua aspettativa ad una definizione globale delle vertenze in essere, mediante la sottoscrizione dell’accordo 14.7.2011;

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