Le spese sostenute per la mediazione obbligatoria sono a carico del soccombente nel processo

Sentenza del Tribunale di Modena, sez. II, del 9 marzo 2012

Stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso della somma complessiva … sostenuta per espletamento della mediazione

Da Iusreporter