Dopo la scadenza del termine per impugnare la cartella, i successivi fatti estintivi del credito controverso sono sempre opponibili ex art 615

Tribunale Catania – Lavoro Sentenza 1412 del 29.03.2012

L’intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 24 d.lgs n. 46/99 non preclude tuttavia la possibilità di far valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L’opposizione, in tal caso, non essendo nell’art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all’esaurimento della procedura esecutiva.